SCIA: cos'è, come e quando si richiede

La SCIA nel settore edile: tutto quello che c’è da sapere

La SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è una comunicazione che va presentata al Comune prima di avviare determinate opere edilizie.
03.12.2019 /
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Cos’è, come e in quali casi va presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività

La SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è una comunicazione che va presentata al Comune di competenza prima di avviare determinate opere edilizie. In particolare sono soggette a SCIA tutte quelle opere che non rientrano nell’attività edilizia libera né in quella per cui è necessario il Permesso di Costruire. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, quando va richiesta e quali sono le procedure necessarie per depositarla.

La SCIA per interventi edili

La SCIA è necessaria per alcuni tipi di interventi edili e in particolare per:

  • opere di manutenzione straordinaria che comportino l’esecuzione di interventi a livello strutturale
  • interventi di restauro e risanamento conservativo
  • opere di ristrutturazione edilizia che non comportano modifiche alla volumetria o alla sagoma dell’edificio
  • cambio di destinazione d’uso (per alcune tipologie di modifica)
  • demolizioni

La SCIA è stata introdotta nell’ordinamento nazionale nel 2014 e, anche in seguito alle successive modifiche della normativa di riferimento, ha sostituito di fatto la DIA, Dichiarazione di Inizio Attività. La SCIA va presentata al competente ufficio comunale – anche per via telematica – e i lavori possono iniziare subito dopo l’avvenuta consegna: non è quindi più necessario attendere i 30 giorni di istruttoria come accadeva invece per la DIA. Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività vanno allegati i documenti identificativi dell’impresa che esegue i lavori e tutte le autorizzazioni e la autocertificazioni necessarie in base all’intervento da realizzare. A presentare la SCIA deve essere il proprietario dell’immobile o chi ha titolo di farlo (il direttore dei lavori, il progettista o l’impresa stessa).

Verifiche, tempi e sanzioni

La verifica della SCIA da parte dei tecnici comunali deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione. Se l’esito è positivo si può procedere con i lavori che comunque devono iniziare entro un anno dalla data di presentazione della Segnalazione. Se invece l’esito è negativo, in alcuni casi si può perfezionare la pratica attraverso la correzione della documentazione o la produzione di ulteriori atti e autorizzazioni eventualmente mancanti. Se invece l’intervento risulta non conforme alla normativa e ai regolamenti di riferimento verrà chiesta la sospensione delle opere e il ripristino delle condizioni iniziali. Il termine dei lavori deve rientrare nei tre anni successivi alla presentazione della SCIA: diversamente la Segnalazione va effettuata di nuovo. La comunicazione di fine lavori va consegnata allo sportello comunale addetto. Per tutti gli interventi soggetti a SCIA vanno inoltre richiesti il certificato di conformità edilizia e di agibilità. Per opere effettuate in assenza o in difformità di SCIA si può incorrere in sanzioni che variano da qualche centinaia ad alcune migliaia di euro.

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