permesso di costruire quando serve

Permesso di costruire: ecco quando serve

Il Permesso di costruire è un’autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune in merito a interventi di urbanistica o di edilizia.
10.12.2019 /
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Caratteristiche e modalità di ottenimento dell’autorizzazione a edificare

Il Permesso di costruire è un’autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune in merito a interventi di urbanistica o di edilizia. Questo strumento è stato introdotto a partire dal 2001, è disciplinato dal Testo Unico dell’Edilizia e ha sostituito la Concessione edilizia. Il Pdc è necessario, in generale, per tutte le opere che non rientrano nell’edilizia libera e che non sono oggetto di SCIA. Vediamo nel dettaglio quando va richiesto e quali sono le modalità per presentare la domanda.

Interventi oggetto del Permesso di costruire

Sono subordinati a Permesso di costruire i seguenti interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio:

  • interventi di nuova costruzione
  • interventi di ristrutturazione urbanistica
  • interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità  immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici oppure che comportino mutamenti della destinazione d’uso

Le regioni possono approfondire o estendere la casistica di interventi che necessitano di Permesso di Costruire.

Presentazione della domanda

La richiesta di Permesso di costruire va presentata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune da parte del proprietario dell’immobile o di chi abbia titolo per richiederlo. Alla domanda va allegato il progetto di costruzione o ristrutturazione per il quale si richiede l’autorizzazione, corredato delle certificazioni di conformità dei tecnici che lo hanno realizzato. Il permesso di costruire viene rilasciato se in conformità alle previsioni dei regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti a livello comunale e alla normativa urbanistico-edilizia in vigore a livello regionale e nazionale.

Tempi di ottenimento e di validità e silenzio-assenso

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento è tenuto ad occuparsi dell’istruttoria e a formulare una proposta di provvedimento. Se ritiene che per il rilascio del Permesso di costruire sono necessarie delle modifiche al progetto presentato, può richiedere tali modifiche al richiedente che ha 15 giorni di tempo per presentare la documentazione aggiornata. Altri 15 giorni sono quelli a disposizione dell’ufficio comunale per la pronuncia finale che può essere di concessione o negazione del Permesso di costruire. Per quanto riguarda il Pdc vale inoltre il principio del silenzio-assenso: se entro i 60 giorni previsti il richiedente non riceve nessun riscontro da parte dell’ufficio competente può considerare ottenuto il Permesso di costruire. Per quanto riguarda invece la realizzazione dell’intervento, nel Pdc sono indicati i termini di inizio e di conclusione dei lavori. In generale l’inizio dei lavori non può essere successivo ad un anno dal rilascio del titolo; l’ultimazione non può invece superare i tre anni dall’inizio  dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati per il verificarsi di eventi estranei alla volontà del titolare del permesso. L’eventuale realizzazione di una parte di intervento non conclusa nei termini previsti è subordinata al rilascio di nuovo permesso.

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