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Bonus caldaia: le novità sulla detrazione per il 2020

È stato prorogato anche per il 2020 il cosiddetto Bonus caldaia: la detrazione prevista può essere del 65% oppure del 50%.
22.02.2020 /
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L’agevolazione è stata prorogata nell’ambito delle misure previste con l’Ecobonus

Sostituire la caldaia e quindi rinnovare una delle componenti più importanti del nostro impianto di riscaldamento: se intendiamo farlo, puntando su sistemi più efficienti ed ecologici, è questo il momento giusto. È infatti stato prorogato anche per il 2020 il cosiddetto Bonus caldaia che consiste di fatto in una misura contenuta nell’ambito del bonus relativo alla riqualificazione energetica altrimenti detto Ecobonus. La detrazione prevista varia a seconda del tipo di caldaia che si sceglie e può essere del 65% oppure del 50%.

Detrazioni Bonus Caldaia 2020

L’agevolazione per la riqualificazione energetica prevede, tra le opere e gli interventi per i quali può essere richiesta, l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione e la sostituzione di impianti di climatizzazione con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione. In particolare, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate la detrazione è pari al 50% per le spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Se le caldaie, oltre che essere a condensazione e in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti, per le spese sostenute per il loro acquisto è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%. Invece gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione, ormai dal 2018. L’importo massimo detraibile, per questo tipo di interventi, è di 30mila euro.

Come funziona il Bonus caldaia 2020

La detrazione relativa al Bonus caldaia viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Per poter richiedere l’agevolazione le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare chi non è titolare di reddito di impresa deve effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale mentre chi è titolare di reddito di impresa è esonerato da questo obbligo. Nel bonifico devono essere indicati: la causale del versamento, con un riferimento alla norma che prevede l’agevolazione (articolo 16-bis del Dpr 917/1986); il codice fiscale del richiedente la detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico. Per ottenere l’agevolazione è poi necessario presentare questa documentazione:

  • l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato che certifichi che l’intervento è stato realizzato in modo conforme ai requisiti tecnici richiesti, tuttavia per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori;
  • l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) successivo alla realizzazione degli interventi;
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati che deve essere redatta secondo lo schema riportato nell’apposito allegato del decreto attuativo.

Una volta terminata l’opera di sostituzione della caldaia ed effettuati i pagamenti è necessario che il beneficiario della detrazione invii la documentazione anche all’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

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