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Successione in caso di immobili alienati per volontà testamentaria: un chiarimento

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito una questione riguardante le tasse di successione sugli immobili venduti dagli eredi di una persona defunta
06.12.2019 /
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L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito in merito a immobili da vendere per dividere il ricavato tra gli eredi di un testamento

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito una questione riguardante le tasse di successione sugli immobili venduti dagli eredi di una persona defunta, con la Risposta n° 471 del 7 novembre scorso. L’intervento dell’Agenzia nasce dal quesito posto in merito al testamento pubblico redatto da una signora poi deceduta la quale ha indicato nelle sue ultime volontà di voler dividere il suo patrimonio residuo giacente presso alcuni istituti di credito e anche il ricavato della vendita dell’abitazione, del garage, del negozio e di un ulteriore monolocale, tra i suoi tre eredi. Nel testamento stesso, la signora ha nominato gli esecutori testamentari che avrebbero dovuto agire in maniera congiunta, indicando che la vendita degli immobili, se non effettuata da lei stessa in vita, dovrà essere effettuata dagli esecutori testamentari stessi.

Il contribuente ricorrente ritiene che non si debba redarre la “Dichiarazione di Successione”, che è l’atto che deve essere presentato, nei 12 mesi successivi alla data di apertura della successione, ovvero quasi sempre la data del decesso, dagli eredi, o dai chiamati all’eredità o dai legatari. Gli esecutori testamentari, in questo caso, ritengono non si possa presentare questa dichiarazione perché in caso di presenza di immobili nel testamento è previsto il pagamento delle imposte di successione all’atto della presentazione della dichiarazione di successione. Il ricorrente sostiene che, in questo caso, le particolari indicazioni inserite dalla defunta nel testamento “trasformino” il legato immobiliare in un legato di credito obbligatorio che va adempiuto e soddisfatto attraverso l’alienazione di ben tre unità immobiliari e che oltretutto è stato attribuito in maniera congiunta ai tre eredi.

Sostanzialmente non si può, sostiene il ricorrente, stabilire la somma che sarà distribuita tra i tre eredi perché questa somma sarà determinata dall’effettivo prezzo di vendita delle tre unità immobiliari, quindi sarà quantificabile solamente al momento in cui saranno stati stipulati i contratti di compravendita e non è quantificabile, invece, al momento in cui si effettua la dichiarazione di successione. Quando le vendite saranno state effettuate ci sarà una somma determinata e precisa e in quel momento i legatari dovranno corrispondere l’imposta secondo l’importo determinato per legge. Questo ragionamento, secondo il ricorrente, deve essere applicato alle imposte di successione ipotecaria e catastale per le quali la scomparsa della proprietaria degli immobili oggetto di successione non può determinare il reale trasferimento della proprietà agli eredi.

Risposta dell’Agenzia

L’Agenzia esordisce ricordando che, con l’apertura della successione, si separano i diritti dal loro titolare, perché i diritti stessi si trasmettono agli eredi e/o ai legatari, ad eccezione ovviamente di diritti strettamente personali, i quali si estinguono con la scomparsa della persona. I diritti patrimoniali immobiliari sono tra i diritti che si trasmettono. Nel caso specifico siamo in presenza di “beni immobili nell’attivo dell’eredità” cioè di beni immobili che determinano l’effettivo ammontare dell’eredità. Quindi teoricamente siamo in presenza di un caso in cui la legge prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione con relativa autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, secondo quando indicato nell’art.28, comma 2 del Decreto Legislativo 346 del 1990 che indica che “sono obbligati a presentare la dichiarazione i chiamati all’eredità e i legatari…” ed anche “gli esecutori testamentari”.

Nell’articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 347 del 1990 è inoltre indicato che gli uffici preposti, nella scrittura del certificato di successione del quale poi sarà richiesta la trascrizione, devono indicare tutti i beni immobili inseriti nella dichiarazione di successione stessa, mentre il comma 2 indica che “la trascrizione del certificato di successione è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione”. Questo significa, in parole povere, che nel caso in oggetto l’Agenzia, interpretando queste norme indicate nel Decreto legislativo, specifica che la trascrizione della dichiarazione di successione deve essere effettuata nei confronti dell’esecutore testamentario, che risulta essere possessore del bene immobile.

Invece, per il pagamento dell’imposta di successione, sempre il Decreto legislativo 346, nell’art.36, comma 3 precisa che fino a quando l’eredità non sia stata accettata da tutti i chiamati all’eredità, gli stessi chiamati, o quelli che ancora non hanno accettato l’eredità, nonché tutti gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, debbano pagare l’imposta solo “nel limite del valore dei beni ereditati rispettivamente posseduti”, invece l’esecutore testamentario, che è l’effettivo possessore dei beni dell’eredità non ancora alienati, dovrà pagare l’imposta di successione. L’Agenzia conferma quindi la soluzione prospettata dal contribuente ricorrente che individuava in questo caso specifico il legato testamentario come un legato obbligatorio di somma di denaro che però produce i suoi effetti sui tre eredi solo nel momento dell’effettiva vendita dei tre immobili inseriti nel testamento, vendita che invece è in carico all’esecutore testamentario.

Nel momento in cui la vendita delle tre unità immobiliari sarà conclusa dall’esecutore testamentario, l’esecutore o i tre eredi dovranno presentare una dichiarazione integrativa in cui indicare il ricavato esatto della vendita e i tre eredi pagheranno la relativa imposta di successione.

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