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Definizione e requisiti di un locale abitabile

Locale abitabile e non abitabile o accessorio: cosa significa questa distinzione a livello tecnico e normativo?
08.03.2022 /
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Tra le caratteristiche che un ambiente deve avere per essere abitabile c’è quello dell’altezza minima

Spesso, anche in riferimento a uno stesso immobile, sentiamo parlare di locale abitabile e non abitabile, o accessorio. Ma cosa significa questa distinzione a livello tecnico e normativo? La differenziazione dipende innanzitutto dall’altezza minima prevista per un locale abitabile, ma non solo.

Definizione di locale abitabile

Un locale diventa abitabile in seguito alla presentazione al Comune di appartenenza della Segnalazione Certificata di Agibilità, un documento che attesta la presenza, nell’ambiente in questione, delle prescritte condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico. La legge definisce come abitabili gli ambienti destinati a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico-ricettive.

Per ottenere l’agibilità un locale deve dunque rispettare tutta una serie di requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Tra questi ci sono il rispetto dell’altezza e anche della superficie minima, dei livelli minimi di aerazione e illuminazione, la sicurezza statica e sismica, la sicurezza e conformità degli impianti. Proprio l’altezza minima è uno dei requisiti più importanti per decretare la possibilità per un locale di ottenere l’abitabilità. Questa è fissata in 2,70 metri. Nei Comuni montani al di sopra di 1.000 metri dal livello del mare, l’altezza minima dei locali abitabili scende a 2,55 metri. Altra importante eccezione è prevista per i locali accessori per i quali l’altezza minima prevista è di 2,40 metri. Per quanto riguarda la superficie minima per l’abitabilità, a ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 mq per i primi 4 abitanti e a 10 mq per ciascuno dei successivi. Le camere da letto singole devono avere una superficie minima di 9 mq, quelle doppie di 14 mq. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq. In riferimento ai monolocali, questi devono avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 mq se destinati a una sola persona e non inferiore a 38 mq se destinato a due persone.

Quali sono i locali accessori

Come abbiamo visto i locali accessori si distinguono dunque da quelli abitabili per il requisito fondamentale dell’altezza minima che scende a 2,40 metri. Per vani accessori, secondo quanto stabilito per legge, si intendono i vani compresi nelle abitazioni, destinati ai servizi e ai disimpegni, come ad esempio gli ingressi, le anticamere, i corridoi, i bagni, le latrine, nonché le piccole cucine che non abbiano i requisiti per essere considerate stanze.

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