installazione ascensore condominio

Normativa e bonus per installare l’ascensore nel condominio

Ecco cosa prevede la normativa e quali sono le agevolazioni previste per l'installazione di un ascensore in condominio
24.02.2022 /
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Per legge l’intervento deve essere approvato con maggioranza qualificata, ma non se si tratta di abbattimento di barriere architettoniche; diverse le detrazioni fiscali che si possono richiedere a seconda dei casi

Dotare un condominio di ascensore può essere utile non solo per ragioni di accessibilità e comodità, ma anche per il valore che la presenza di questo elemento conferisce all’immobile. Tra l’altro nel 2022 sono diversi previsti diversi bonus che è possibile richiedere per un’opera di questo tipo: vale la pena quindi informarsi per capire quale sia la detrazione fiscale più conveniente a cui si può accedere. Uno degli ostacoli principali nell’installazione di un ascensore condominiale può essere tuttavia trovare un accordo tra i vari condòmini. Ecco dunque cosa prevede la normativa e quali sono le agevolazioni previste.

Detrazioni fiscali per installare l’ascensore nel condominio

L’installazione di un ascensore, se si configura come intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche, può rientrare, a seconda dei casi, tra le opere coperte da tre diversi tipi di bonus fiscali. Uno di questi è il cosiddetto Bonus Ristrutturazione Edilizia che, per le spese effettuate a partire dal primo gennaio 2022, prevede una detrazione Irpef del 36% da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro.

La Legge di Bilancio 2022 ha inoltre introdotto una nuova agevolazione, valida solo per le spese sostenute nell’anno corrente, per la realizzazione di interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Consiste in una detrazione d’imposta del 75% che va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per quanto riguarda i condomini, questa detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari e a 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Infine, le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche possono rientrare anche nel Superbonus 110%, ma solo se eseguite insieme a uno degli interventi cosiddetti trainanti (interventi antisismici o finalizzati al risparmio energetico). Per tutti gli approfondimenti sulle agevolazioni per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche è possibile consultare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate

Le norme per installare l’ascensore nel condominio

L’installazione di un ascensore rientra tra gli interventi della categoria “innovazioni” in base a quanto previsto dall’articolo 1120 del codice civile. Di conseguenza per poter realizzare l’opera è necessaria l’approvazione di una delibera in assemblea condominiale con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i due terzi del valore dell’edificio.

In alcuni casi tuttavia è previsto che la delibera di approvazione sia valida con la sola approvazione di una quota di condòmini che rappresenti la metà del valore dell’edificio. Si tratta di tutti quei casi in cui l’installazione dell’ascensore si configuri come intervento finalizzato all’eliminazione di barriere architettoniche per la presenza, tra i residenti nel condominio, di persone anziane o disabili. In questi casi è tuttavia un giudice che deve esprimersi nel merito. Sull’argomento, l’articolo 1120 del codice civile stabilisce inoltre che

“Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.

In questi casi quindi anche un solo condòmino può opporsi alla delibera assembleare di approvazione dell’installazione dell’ascensore condominiale: anche in questo caso sarà un giudice a dover valutare e stabilire quale sia l’interesse prevalente.

Altro aspetto importante da chiarire è che un ascensore condominiale installato non in fase di costruzione dell’edificio, ma successivamente, non per forza deve essere di proprietà comune. Può infatti accadere che l’installazione avvenga per iniziativa di solo una parte dei condòmini che decidano di istituirlo a proprie spese, senza il sostegno economico di tutti gli altri. In questo caso l’impianto sarà ad uso esclusivo dei proprietari, ma sempre fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque momento all’utilizzo dell’ascensore, contribuendo alle spese di esecuzione a suo tempo effettuate e a quelle di manutenzione.

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