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Mutuo “misto”, la detrazione degli interessi passivi è cumulabile?

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione posta da un contribuente e relativa alla detrazione cumulativa.
01.03.2019 /
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L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta indicando condizioni e termini nei quali questa operazione è prevista per legge

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n° 38 del 2019, ha chiarito la questione posta da un contribuente, il quale, avendo stipulato un mutuo “misto”, ovvero la cui somma è utilizzata sia per l’acquisto che per la ristrutturazione di un immobile, chiedeva di poter detrarre in maniera cumulativa sia la quota degli interessi passivi relativa all’acquisto, sia quella relativa ai lavori di ristrutturazione.
Diciamo subito che l’Agenzia ha specificato che gli interessi passivi sono detraibili, per quanto riguarda i lavori, solo se l’immobile nei sei mesi successivi dal termine dei lavori venga adibito ad abitazione principale, e se contemporaneamente non siano ancora passati due anni dal suo acquisto. Nel caso in cui sussistano tali condizioni, gli interessi passivi quindi sono detraibili in maniera cumulativa. Vediamo come l’Agenzia sia giunta a questa conclusione.
Il testo di partenza è l’articolo 15, comma 1-ter del TUIR che introdusse nel nostro ordinamento giuridico la detrazione dall’IRPEF del 19% degli interessi passivi relativi a mutui contratti per costruire l’abitazione principale, per una somma massima pari a 2.582,28 euro. Successivamente nell’articolo 1, comma 3 del Decreto Ministeriale n° 311 del 30 luglio 1999 si specifica che questa detrazione è ammessa solo nel caso in cui i lavori di costruzione o ristrutturazione siano stati avviati nei 6 mesi antecedenti o nei 18 successivi alla data di stipula del mutuo e che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro i 6 mesi successivi alla data di conclusione dei lavori. L’ultimo riferimento normativo in ordine di tempo sull’argomento è la Circolare 7/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate, in cui sono elencate e riepilogate tutte le condizioni necessarie per fruire della detrazione, ovvero:

  • che l’immobile deve essere quello in cui il contribuente o i suoi familiari intendano vivere
  • che il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti o nei 18 successivi dall’inizio dei lavori di costruzione
  • che l’immobile sia adibito ad abitazione principale nei sei mesi successivi al termine dei lavori
  • che il mutuo sia stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’immobile

Stabilito il quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle Entrate specifica che, nel caso in questione, il contribuente che ha fatto ricorso possa godere della detrazione degli interessi passivi a patto che sussistano le condizioni appena elencate. Nella circolare si specifica anche che la detrazione in oggetto è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui contratti per comprare l’abitazione principale, ma questo cumulo è possibile “soltanto per il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi”.
Se invece l’immobile diventa abitazione principale solo dopo che siano scaduti i sei mesi dal termine dei lavori, ma entro i due anni dal suo acquisto, e quindi dalla stipula del mutuo, il contribuente godrà solo della detrazione degli interessi passivi legata al mutuo per l’acquisto della casa.
Se, nel caso opposto, l’immobile diventa abitazione principale dopo i due anni dal suo acquisto, ma nei primi sei mesi dalla fine dei lavori, il contribuente potrà godere solo della detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo per la ristrutturazione.
Se, infine, il contribuente sfora entrambi i termini, ovvero se l’immobile è scelto come abitazione principale oltre due anni dopo l’acquisto e oltre sei mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione, non potrà godere di alcun tipo di detrazione degli interessi passivi.

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