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Decreto crescita: tutte le novità per il settore immobiliare

Numerose sono le misure previste nel Decreto Crescita: in questo articolo riepiloghiamo rapidamente le principali novità dei settori edile ed immobiliare.
05.07.2019 /
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Il Decreto Crescita è ufficialmente una legge dello Stato. Dopo aver incassato il via libera dai due rami del Parlamento, infatti, il decreto 34/2019, comunemente definito “Decreto Crescita” è stato convertito in legge. Numerose sono le misure previste nel testo, riguardanti vari campi e che hanno come obiettivo la crescita economica del Paese. In questo articolo riepiloghiamo rapidamente le principali novità dei settori edile ed immobiliare.

Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della Cedolare Secca

Questa misura, prevista dall’Art. 3 bis, cancella la parte dell’Art. 3, comma 3 del Decreto legislativo n° 23 /2011 che prevedeva, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione su cui era stata esercitata l’opzione della Cedolare Secca, una sanzione di 100 euro, ridotti a 50 se la comunicazione era presentata con meno di 30 giorni di ritardo. Con questo intervento, si sopprime sia l’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca, sia la sanzione.

Dichiarazioni IMU e TASI prorogate al 31 dicembre

L’Art. 3 ter introduce un nuovo termine per presentare la dichiarazione Imu e Tasi. Non sarà più il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare al Fisco, bensì il 31 dicembre.

Eliminazione obbligo dichiarazione Imu e Tasi su case in comodato

L’art. 3 quater sostiene che è esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione Imu il soggetto che intende beneficiare della riduzione del 50% su Imu e Tasi per le case concesse in comodato d’uso (ovvero in prestito gratuito) ai propri figli o genitori.

Redditi da locazione: non serve sfratto per ottenere detassazione

L’Art. 3 quinquies interviene sulla legislazione riguardante i redditi da contratti di locazione. Fino ad oggi, secondo quanto indicato dall’Art. 26 comma 1 del TUIR, il mancato percepimento dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non concorreva a formare reddito solo “dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore”. Di fatto, il proprietario dell’appartamento, in caso di morosità del locatario, era esonerato dal pagamento delle tasse per le somme non corrisposte dal locatario solo nel momento in cui si concludeva il procedimento di sfratto. A maggior tutela dei locatori, il Decreto Crescita modifica il testo dell’Articolo 26 comma 1 del TUIR: la frase citata diventa “i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”. In parole semplici, basta l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto a esonerare il locatore dal pagamento delle tasse sui redditi non percepiti a causa della morosità del locatario. Questa modifica entrerà in vigore per tutti i contratti stipulati dal 1° gennaio 2020.

Incentivi per la valorizzazione edilizia

Questo è il titolo dell’Art. 7 del decreto che prevede, come incentivi, l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura stabile di 200 euro ciascuna, per tutti “i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione… che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi o eseguano gli interventi edilizi previsti dall’Art. 3, comma 1, lettere b), c), e d) del decreto del Presidente delle Repubblica 6 giugno 2001, n° 380 in maniera conforme alla normativa antisismica e purché i nuovi edifici abbiano classe energetica A o B. Questo anche in caso di “variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche”. Clausola imprescindibile per accedere all’incentivo è che le aziende provvedano anche a rivendere gli immobili nei termini fissati. L’incentivo è valido per tutti i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Esenzione dalla Tasi per immobili costruiti e destinati alla vendita

L’Art. 7 bis del decreto specifica, aggiungendo un periodo alla fine del comma 678 dell’Art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n° 147 (legge di Stabilità 2014) che dal 1° gennaio 2022 “sono esenti dalla Tasi i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.

Modifiche alle modalità degli incentivi per l’efficienza energetica e il rischio sismico

L’Art. 10 del decreto interviene sulla disciplina degli incentivi per gli interventi riguardanti sia l’efficientamento energetico degli edifici che l’adozione di misure antisismiche. Per tutti questi interventi – per i quali il decreto legge n° 63 del 4 giugno 2013 prevede, rispettivamente agli articoli 14 e 16, le detrazioni fiscali – il Decreto Crescita inserisce la possibilità che il soggetto avente diritto alle detrazioni possa scegliere, invece dell’utilizzo diretto delle detrazioni stesse, “un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote di annuali di pari importo”. Il decreto legge prevede che, entro 30 giorni dalla conversione in legge, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate emani un provvedimento in cui definisca le modalità di attuazione di queste modifiche.

Rifinanziamento Fondo di Garanzia Prima Casa

Il Fondo di Garanzia per la prima casa fu istituito con la Legge di Stabilità 2014, in cui all’Art. 1, comma 48, lettera c, si prevedeva appunto l’istituzione di questo fondo per tutelare l’accesso al credito delle famiglie. Il decreto crescita, all’Art. 19, assegna a questo fondo 100 milioni di euro per l’anno in corso.

In questo articolo abbiamo volutamente omesso le novità introdotte dall’Art 13 quater in materia di locazioni brevi ed attività ricettive, argomento che affronteremo nello specifico in un articolo successivo.

 

 

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