27.07.2020 /

Breve vademecum sulla CILA edilizia

Quando serve, come si presenta, quanto costa la Comunicazione di inizio lavori asseverata

La CILA o Comunicazione di inizio lavori asseverata, è una dichiarazione edilizia che va presentata in Comune in caso di realizzazione di alcune categorie di interventi su immobili. È disciplinata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001-Testo Unico Edilizia introdotto e quindi modificato dall’art. 3 d.lgs n° 222 del 2016.

Quando serve la CILA

La CILA svolge una funzione di natura residuale in quanto è utilizzabile per interventi non riconducibili a quelli elencati negli articoli 6, 10 e 22 del già citato D.P.R. 380/2001, il Testo Unico in materia edilizia. Questo significa che dalla presentazione della CILA sono escluse tutte le opere realizzate in edilizia libera, quelle subordinate a permesso di costruire e gli interventi sottoposti a SCIA. La tabella A sezione II contenuta nel d.lgs 222/2016, “Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi”, oltre a indicare la clausola residuale elenca anche alcuni tipi di intervento per i quali si deve far ricorso alla CILA, in particolare:

  • manutenzione straordinaria leggera
  • restauro e risanamento conservativo leggero
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato
  • movimenti di terra non inerenti all’attività agricola
  • serre mobili stagionali con strutture in muratura
  • realizzazione di pertinenze minori

In particolare, in riferimento al primo punto si specifica che sono ricomprese “opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio”.

CILA: come si presenta

La CILA consiste sostanzialmente nel progetto dell’intervento da eseguire e va presentata in Comune asseverata da un tecnico abilitato il quale attesta, sotto la propria responsabilità:

  • che i lavori che si intende realizzare sono conformi rispetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti
  • che l’opera è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia
  • che l’intervento non prevedo l’interessamento delle parti strutturali dell’edificio

I lavori possono iniziare il giorno stesso della presentazione della CILA. Concluso l’intervento va presentata poi la comunicazione di fine lavori, insieme alla ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate.

Quanto costa la CILA

Il costo della CILA si compone di due voci: i diritti di segreteria pretesi dal Comune e la parcella del tecnico abilitato chiamato a redigere il documento. In entrambi i casi le cifre possono variare significativamente. In particolare i diritti di segreteria per alcuni Comuni sono pari a zero per altri superano i 200 euro. Il costo del professionista oscilla normalmente tra i 500 e i 1.500 euro.

Residenze offre consulenza e servizi anche sull’ottenimento di documenti e autorizzazioni come la CILA: contattaci per maggiori informazioni.

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