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CILA: cos’è, quando serve e come si richiede in edilizia

La CILA è richiesta per molti lavori di manutenzione straordinaria non strutturale. Scopri quando serve, chi la presenta, documenti e costi.
16.07.2026 /
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La CILA – acronimo di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata – è una comunicazione edilizia che va presentata al Comune in caso di realizzazione di determinate categorie di interventi su immobili. In linea generale, è richiesta per opere che non interessano elementi strutturali dell’edificio, e di solito consente di iniziare i lavori il giorno stesso della sua presentazione. Scopriamo quando va utilizzata, chi se ne occupa e quanto può costare indicativamente.

Cos’è la CILA in edilizia?

La CILA è un titolo edilizio disciplinato dall’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) che si applica agli interventi che non rientrano nell’edilizia libera, ma che non richiedono nemmeno il permesso di costruire o la SCIA. La CILA deve essere predisposta e asseverata da un tecnico abilitato (ad esempio un geometra, un ingegnere, un architetto), il quale attesta la conformità dell’intervento alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

Cos’è la CILA “in sanatoria”

Con il termine CILA “in sanatoria”, invece, si fa riferimento a uno strumento che permette di regolarizzare opere edili che avrebbero richiesto una CILA, ma che sono state svolte senza averla depositata prima dell’inizio degli interventi. Le opere realizzate devono comunque essere conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, inoltre questa pratica non può essere impiegata se i lavori necessitano di titoli abilitativi differenti, come SCIA o permesso di costruire. A differenza della CILA ordinaria, la CILA in sanatoria richiede il pagamento di una sanzione amministrativa.

Quando serve la CILA e per quali interventi 

In generale, la CILA va presentata prima dell’avvio di interventi edilizi che non interessano le parti strutturali dell’immobile e che non comportano modifiche della volumetria o della destinazione d’uso dello stesso. Spesso, tra le opere soggette a questo titolo edilizio rientrano:

  • spostamento o demolizione di tramezzi interni non portanti;
  • cambiamento nella distribuzione degli spazi interni dell’abitazione;
  • frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, purché non venga modificata la volumetria complessiva e sia mantenuta l’originaria destinazione d’uso, salvo verifiche specifiche;
  • rifacimento di un impianto;
  • installazione o sostituzione di servizi igienici.

Ricordiamo che è sempre fondamentale verificare con un professionista il corretto titolo abilitativo necessario per i lavori che si intende svolgere, considerando anche eventuali disposizioni regionali o comunali, così da evitare di incorrere in possibili irregolarità. Questo anche perché, come si legge sul portale Lavori Pubblici, l’opportunità di presentare la CILA va valutata considerando l’intervento nel suo complesso e gli effetti che produce sull’immobile.

È necessaria la CILA per i lavori in edilizia libera?

No, gli interventi che rientrano in edilizia libera non richiedono la presentazione della CILA né di altri titoli abilitativi, fermo restando che queste opere devono comunque rispettare le normative urbanistiche, edilizie e di sicurezza vigenti. Gli interventi che rientrano nella CILA, di solito, sono più complessi e incisivi rispetto a quelli di edilizia libera che, invece, riguardano opere di minore entità, come la sostituzione delle pavimentazioni o lavori di tinteggiatura, per esempio.

Serve la CILA per le ristrutturazioni?

Tendenzialmente, la CILA è necessaria per gli interventi di ristrutturazione che comportano interventi di manutenzione straordinaria che non interessano le parti strutturali. Non tutte le ristrutturazioni, tuttavia, richiedono questo adempimento: gli interventi di manutenzione ordinaria, infatti, spesso rientrano in edilizia libera, mentre opere che coinvolgono elementi strutturali possono richiedere la SCIA o altri titoli abilitativi.

La differenza tra CILA, SCIA e permesso di costruire

CILA, SCIA e permesso di costruire sono titoli abilitativi previsti dalla normativa edilizia italiana e si differenziano in base al tipo e alla complessità dell’intervento da realizzare. Se la CILA è generalmente richiesta per opere di manutenzione straordinaria che non coinvolgono elementi strutturali dell’edificio, la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) si può applicare a interventi più rilevanti, tra cui opere che interessano le parti strutturali dell’immobile, oltre ad altre casistiche previste dalla normativa.

Il Permesso di Costruire (PdC), invece, rappresenta il titolo edilizio necessario per gli interventi di maggiore impatto urbanistico, come le nuove costruzioni, gli ampliamenti significativi o le ristrutturazioni edilizie rilevanti. A differenza di CILA e SCIA, richiede una preventiva autorizzazione da parte del Comune, che deve valutare e approvare il progetto prima dell’inizio dei lavori.

Come si presenta la CILA e chi la redige?

La CILA richiede obbligatoriamente il supporto di un tecnico abilitato, ad esempio un architetto, un ingegnere o un geometra iscritto al relativo albo professionale. La pratica, infatti, necessita dell’asseverazione da parte del tecnico, il quale si assume la responsabilità di attestare che il lavoro è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, che rispetta la normativa di sicurezza, sismica, energetica e che non riguarda le parti strutturali dell’edificio. La CILA va poi presentata al SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) del Comune in cui sorge la struttura.

Che documenti servono per la CILA

Tra i principali documenti richiesti possono rientrare:

  • la relazione tecnica asseverata del professionista incaricato;
  • gli elaborati grafici che illustrano lo stato attuale dell’immobile e le modifiche previste;
  • i dati catastali dell’unità immobiliare;
  • la documentazione che attesta il titolo di proprietà o altro diritto reale sull’immobile;
  • la documentazione relativa allo stato legittimo dell’edificio;
  • documenti del committente e dell’impresa esecutrice;
  • ricevute dei diritti di segreteria, se necessari.

Specifichiamo che, a seconda del singolo caso e delle disposizioni del Comune, potrebbero essere richiesti ulteriori allegati.

Quanto costa la CILA

Il costo della CILA varia in base al Comune, al tipo di intervento e alla complessità della pratica. In genere comprende i diritti di segreteria comunali e la parcella del tecnico abilitato che redige e assevera il documento. I diritti comunali possono non essere previsti, in alcuni casi, oppure superare i 200 euro; il costo del professionista, invece, può oscillare indicativamente tra i 500 e i 1.500 euro.

Dopo quanto tempo si possono iniziare i lavori?

Uno dei principali vantaggi della CILA è la rapidità della procedura: una volta trasmessa, infatti, è possibile iniziare subito i lavori, senza aspettare un’autorizzazione preventiva da parte del Comune.

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