Bonus ristrutturazione, il convivente more uxorio può usufruirne?

La detrazione Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio e i casi di applicabilità in seguito all'approvazione della legge Cirinnà
20.07.2018 /
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Cerchiamo di capire come e quando si possa applicare, nei casi di convivenza, il cosiddetto bonus ristrutturazione, ovvero la detrazione Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Per fare chiarezza su bonus ristrutturazione e convivente more uxorio, partiamo stabilendo quali sono gli interventi per i quali il legislatore ha previsto la detrazione. Come già indicato in alcuni articoli precedenti, il testo di riferimento in questo senso è il TUIR, il Testo Unico sulle Imposte di Registro, e più precisamente l’articolo 16-bis, che a sua volta rimanda agli interventi indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 6-6-2001, n°380 articolo 3 punti a) b) e c). Questi due testi delimitano il raggio d’azione del “bonus ristrutturazione”. Giova sempre ricordare che, rispetto all’articolo 16-bis del TUIR, da qualche anno lo Stato ha modificato le cifre, prevedendo che la detrazione sia pari non più al 36% bensì al 50% e che l’importo complessivo totale delle spese su cui applicare la detrazione sia non di 48.000 ma di 96.000 euro per ogni singola unità abitativa. Attualmente, questo regime termina il 31 dicembre 2018, salvo ulteriori proroghe nei prossimi mesi.

CHI È IL CONVIVENTE MORE UXORIO

Fatte queste premesse, fondamentali per comprendere al meglio il discorso, entriamo nello specifico. Che cosa si intende per convivente more uxorio? Questo particolare status coinvolge due persone con un rapporto affettivo stabile che convivono senza il vincolo del matrimonio.

Su questo tema è intervenuta, negli ultimi anni, la nota e molto dibattuta legge 76/2016 detta “legge Cirinnà”. Non è ovviamente nostro compito entrare nel merito della legge Cirinnà. Ci limitiamo a segnalare i cambiamenti introdotti da questo testo sulla questione che stiamo affrontando in questo articolo. La legge ha infatti stabilito che la disponibilità dell’immobile da parte del convivente sia un dato di fatto implicito e consequenziale alla convivenza stabile. Sempre nella legge Cirinnà, per esplicare e delimitare in maniera precisa il raggio d’azione della stessa, si indicano le condizioni perché si possa parlare di “stabile convivenza”. Il testo di riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica n°223 del 1989, perché la legge Cirinnà richiama il concetto di “famiglia anagrafica”. Questo status di “conviventi stabili” può emergere sia dai registri anagrafici, come appunto previsto, per estensione, dal DPR 223/1989, sia da una autocertificazione (secondo quanto previsto dalle leggi).

DETRAZIONI FISCALI IN CASO DI CONVIVENZA

Secondo quanto indicato finora, il quadro legislativo ci porta a affermare che, se tutti questi parametri giuridici sono rispettati, al convivente more uxorio spetta la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Con quali modalità? Per dare questa risposta, ci viene incontro la risoluzione 64/E del 28-7-2016 dell’Agenzia delle Entrate, che riassume tutto ciò che abbiamo spiegato finora e non solo.

Nella risoluzione, infatti, si legge anche che:

  • “il titolo che attesta la disponibilità dell’immobile – requisito richiesto per fruire della detrazione – è costituito dalla condizione di familiare convivente e, pertanto, non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato”;
  • “la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori”.

Nella risoluzione si spiega, inoltre, come la legge Cirinnà abbia modificato l’orientamento giuridico precedente, che prevedeva la possibilità della detrazione solo in presenza di un contratto di comodato, per tutti i casi in cui non ci fosse rapporto di parentela col titolare dell’immobile.

La legge Cirinnà, come dice l’Agenzia delle Entrate, “equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili”, almeno in alcuni ambiti. Per quanto riguarda le nostre competenze, tale legge ha evidenziato l’esistenza di un legame concreto tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune. Per la detrazione, quindi, il convivente more uxorio potrà usufruirne “alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi”, qualora abbia sostenuto le spese per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, ovviamente “nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 16-bis del TUIR”.

Inoltre, facendo riferimento a una risoluzione precedente, la 184/E del 2002, l’agenzia ribadisce il diritto del convivente non proprietario dell’immobile di poter “fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza se diversa dall’abitazione principale della coppia”.

In conclusione, per fare chiarezza ulteriore su una materia non certo facilmente comprensibile dal punto di vista giuridico, riportiamo la frase della circolare 7/E del 27/4/2018 dell’Agenzia delle Entrate, che a pagina 217 riassume tutto ciò che abbiamo detto in questo articolo:

“Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente more uxorio del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà). Il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16-bis del TUIR, può, quindi, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, può beneficiare della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia”.

 

 

 

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