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Bonus prima casa: come si applica in caso di coniugi in comunione dei beni

Un importante intervento di specifica sui criteri di accesso al bonus prima casa è arrivato dalla Corte di Cassazione nel mese di giugno 2018. 
23.06.2018 /
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Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta nel merito ribadendo la necessità che marito e moglie abbiano i requisiti

 

Un importante intervento di specifica sui criteri di accesso al bonus prima casa è giunto recentemente dalla Corte di Cassazione. Nella sentenza 14326 dello scorso 5 giugno infatti la Corte ha stabilito che, nel caso in cui un appartamento sia acquistato da due coniugi in regime di comunione dei beni, perché essi possano godere dell’agevolazione spettante alla prima casa per l’intero valore dell’immobile, è conditio sine qua non che entrambi, e non solo uno dei due, dichiarino in un atto che l’acquisto è conforme a quanto indicato nella nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa parte Prima allegata al Dpr 131/1986.

In altre parole, per poter usufruire del bonus, entrambi i coniugi devono dichiarare, all’atto del rogito notarile, di essere in possesso dei requisiti per accedervi, ovvero principalmente “di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge… di altra casa di abitazione nel territorio del comune” in cui si trova l’appartamento da comprare (per l’elenco completo delle condizioni da inserire nella dichiarazione, si veda il testo completo della Tariffa).

La mancanza di questa dichiarazione, con l’assunto conseguente dell’assenza dei requisiti da parte del coniuge che non ha presentato tale atto, comporta la decadenza dei benefici legati all’acquisto dell’abitazione per l’intero importo dell’acquisto stesso, riducendo quindi l’applicabilità del bonus prima casa alla sola quota parte spettante al coniuge che ha invece presentato l’atto e quindi dichiarato di essere in possesso dei requisiti per accedervi. Con questa sentenza la Corte Suprema ha quindi ribaltato la precedente espressione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (n° 1508/16/2016), che aveva dato ragione al contribuente  che era ricorso dopo aver ricevuto la revoca dei benefici derivanti dall’acquisto della prima casa in quanto l’acquisto in questione era stato effettuato da uno solo dei due coniugi in regime di comunione legale.

La Cassazione ha invece ribattuto che, come già sancito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n° 38 del 2005, in base all’art. 177 del Codice Civile, l’acquisto effettuato da un solo coniuge, in regime di comunione, porta anche l’altro coniuge ad avere comproprietà del bene, anche se non è intervenuto in alcun modo nell’acquisto stesso. Quindi, ai fini civilistici, entrambi i coniugi risulteranno comproprietari dell’immobile acquistato e, tornando alla sentenza, dovranno entrambi dichiarare quanto indicato nella nota II-bis di cui sopra, perché entrambi devono avere, ai fini fiscali, i requisiti per accedere al bonus prima casa per l’intero importo.

La Suprema Corte ha ribaltato, come anticipato sopra, la sentenza di II grado della CTR (Commissione Tributaria Regionale), che aveva invece considerato illegittima la revoca del bonus prima casa  per la quota del coniuge che non aveva presentato la dichiarazione (giunta in I grado). La CTR si era basata sul fatto che, ai fini del bonus, fosse sufficiente che solo uno dei coniugi fosse residente nel comune in cui era ubicato l’appartamento (requisito, quello della residenza, indicato nella già citata nota II-bis come una, non l’unica, condizione necessaria per l’accesso ai requisiti). La Cassazione ha però eccepito che, in questo caso, non fosse il requisito della residenza quello “decisivo” ai fini dell’applicazione dell’agevolazione. Infatti, il vulnus, il nodo centrale della questione riguardava il modo in cui considerare l’intervento dell’altro coniuge nell’acquisto dell’abitazione principale.

La Corte ha stabilito definitivamente, come già anticipato, che, per poter applicare il bonus prima casa (il quale, ricordiamolo, consiste nell’imposta di registro abbassata al 2% per gli appartamenti soggetti ad esso, o nell’aliquota ridotta al 4% per gli immobili soggetti al pagamento dell’IVA) sull’intero valore dell’immobile, anche in regime di comunione legale dei beni tra i due coniugi, è fondamentale che entrambi dichiarino di essere in possesso dei requisiti di legge. Come già detto, in assenza di tali requisiti per uno dei due coniugi, ad esso sarà attribuita l’aliquota ordinaria sulla quota dell’appartamento a lui spettante.                        

 

 

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