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Superbonus con frazionamento dell’immobile e presenza di impianto termico

Le risposte ai quesiti riguardanti il frazionamento dell’unità immobiliare e l’impianto termico preesistente per l’accesso al Superbonus 110%
25.11.2020 /
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Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a due nuovi quesiti relativi al Superbonus 110%

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente, con la risposta n° 523 del 4 novembre scorso, su una serie di questioni nate dall’applicazione pratica del Superbonus al 110%. Nello specifico, l’istante dichiara di voler realizzare i lavori di ristrutturazione, rientranti nelle fattispecie ammesse al Superbonus, che però al loro termine divideranno un vecchio fabbricato unifamiliare in due o più abitazioni indipendenti. L’istante chiede quindi all’Agenzia questi due chiarimenti:

  1. “se i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento sono da considerare sull’unica unità immobiliare presente prima dell’intervento o sulle due unità immobiliari indipendenti risultati a seguito del frazionamento”;
  2. “se per usufruire dell’agevolazione fiscale in relazione alla realizzazione dell’impianto di riscaldamento… deve dimostrare comunque la presenza dell’impianto, nonostante gli interventi trainanti siano il Sismabonus e l’isolamento termico” e se, in caso di risposta positiva, “per dimostrare la presenza dell’impianto di riscaldamento sia sufficiente la presenza del contatore del gas con il rispettivo numero o l’attestato di intervento di sigillatura del misuratore dell’impianto risalente al 2010 o infine la presenza di tre camini con le rispettive canne fumarie”.

L’Agenzia delle Entrate, riesaminando brevemente le norme in materia, ha risposto nel modo seguente.
Riguardo al primo quesito dell’istante, sintetizzando, l’Agenzia scrive che se gli interventi comportano “l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori”. Quindi si deve considerare “la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni”, ovvero, nel caso in questione, l’istante ha come limite di spesa quello riferito all’unica unità immobiliare esistente prima dei lavori.

Passando invece al secondo quesito, l’Agenzia fa riferimento ad una sua delibera precedente (Circolare 24/2020) in cui era stato specificato che, per essere ammessi al Superbonus, i lavori di ristrutturazione dovevano essere realizzati su edifici dotati di impianti di riscaldamento in funzione. Successivamente, l’Agenzia definisce cosa si intenda per impianto termico, ovvero un impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva, con o senza produzione di acqua calda ad uso sanitario, o viceversa destinato solo a produrre acqua calda sanitaria, indipendentemente dal tipo di vettore energetico utilizzato, che comprenda anche sistemi per produrre, distribuire, accumulare e utilizzare il calore, e che abbia inoltre gli organi di regolazione e controllo, eventualmente unito a impianti di ventilazione. Non sono quindi assimilabili a questo tipo di impianti, e non possono essere quindi considerati impianti termici, quelli che producano solamente acqua calda sanitaria per singole unità immobiliare ad uso residenziale. Sostanzialmente, alla luce di questa lunga definizione, perché si possa accedere al beneficio fiscale in questione, ovvero al Superbonus, l’edificio su cui si realizzeranno i lavori deve avere un impianto di riscaldamento funzionante o riattivabile. Quest’ultima parola, “riattivabile”, è fondamentale per il caso in questione, visto che l’istante, nella sua domanda all’Agenzia delle Entrate, aveva specificato che l’unità immobiliare preesistente aveva un impianto rientrante nella categoria degli impianti termici, che era stato però disattivato nel 2010, scegliendo da allora di utilizzare i tre camini con canne fumarie di cui era dotato l’immobile. Essendo però l’impianto ancora riattivabile ed avendo l’immobile originario proprio questi tre camini con canne fumarie, l’istante potrà godere della detrazione per l’intervento sull’impianto di riscaldamento, a patto che, ovviamente, al termine dei lavori l’impianto stesso sia stato migliorato, e che si raggiunga un risparmio energetico con il salto di almeno due classi energetiche.

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