Superbonus 110 villette

Superbonus 110: è valido anche per le villette?

È possibile fare domanda di accesso al Superbonus in caso di intervento su villette a schiera? La risposta dell’Agenzia delle Entrate
05.10.2020 /
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Una pronuncia dell’Agenzia delle Entrate fa chiarezza nel merito facendo riferimento ai concetti fondamentali di indipendenza funzionale e accesso autonomo dall’esterno

Il Superbonus 110% sta suscitando grande interesse, ma anche molti dubbi in merito alla sua applicazione. Sull’argomento molti sono stati i quesiti arrivati direttamente all’Agenzia delle Entrate e uno di questi riguarda le villette: più precisamente ci si chiede se è possibile fare domanda di accesso al Superbonus in caso di intervento su villette a schiera. La risposta dell’Agenzia è molto chiara e completa.

Il quesito

A porre il quesito è il proprietario di una villetta a schiera che confina con altro immobile esclusivamente attraverso parete garage. Su questo immobile il titolare vuole effettuare interventi di efficientamento energetico, in particolare vuole realizzare il cappotto termico esterno che – dichiara – porterà un miglioramento di due classi energetiche. I chiarimenti richiesti sono quindi in merito alla possibilità di considerare la villetta come edificio unifamiliare, potendo beneficiare così del Superbonus 110% in relazione alle spese necessarie alle opere che si intende realizzare.

Superbonus 110 e villette a schiera

Nella risposta in merito al possedimento del requisito di “edificio unifamiliare” l’Agenzia delle Entrate fa definitivamente chiarezza sulla possibilità, per le villette a schiera, di accedere all’agevolazione. L’Agenzia ricorda innanzitutto che il Superbonus si affianca alle agevolazioni in vigore già in precedenza e in particolare Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni e Sismabonus. Entrando maggiormente nel merito dell’interpello, l’Agenzia delle Entrate precisa poi che si può beneficiare del Superbonus per gli interventi finalizzati al risparmio energetico realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici. Nel documento si specifica quindi che, in seguito agli ultimi aggiornamenti della normativa in materia, “non opera più la limitazione, in origine prevista, riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale”. Il limite numerico di due unità immobiliari costituisce tra l’altro un vincolo solo per le opere di efficientamento energetico e non nel caso di interventi antisismici. Fatte quindi le necessarie premesse e precisazioni, l’Agenzia va al punto centrale della questione, scrivendo quanto segue:

Gli interventi devono essere realizzati, per quanto di interesse nel presente quesito, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze. Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva». Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio”.

Indipendenza funzionale e accesso autonomo dall’esterno sono quindi elementi fondamentali che un immobile deve possedere per poter accedere al Superbonus 110% e sono quindi anche gli elementi discriminanti nel caso in cui questo immobile sia una villetta a schiera: elementi fondamentali per poter rispettare il requisito di “edificio residenziale unifamiliare” previsto dalla normativa.

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