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Leasing immobiliare: agevolazioni fiscali in vigore

Una tipologia particolare di contratto immobiliare è quella del leasing: scopriamo quali sono le agevolazioni fiscali ad esso collegate e la durata prevista per le stesse.
23.11.2018 /
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Dall’Agenzia delle Entrate approfondimenti su una tipologia contrattuale molto vantaggiosa soprattutto per gli under 35

 

In questo articolo ci concentriamo su una tipologia particolare di contratto, il leasing immobiliare. Prendiamo spunto in questo da una recente nota pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sulla sua rivista telematica, “Fisco Oggi”, in cui si rispondeva proprio in merito a un quesito sulla durata delle detrazioni per questo tipo di contratto. Partiamo però dal principio, dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015, ovvero la Legge di Stabilità 2016, che per prima ha introdotto le detrazioni in oggetto.

I commi 82, 83 e 84 dell’Art. 1 di questa Legge, introducendo nell’Art. 15 comma 1 le lettere i-sexties.1 e i-sexties.2 nel Testo Unico sull’Imposta di Registro prevedono l’introduzione delle agevolazioni fiscali volte a promuovere i contratti di leasing per l’acquisto della prima casa. Vi si legge, infatti, nel comma 82, che sono previste detrazioni per “i canoni e i relativi oneri accessori…” e per “il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale… derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna… sostenuti da soggetti… con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto…che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa”.

Il testo, nelle lettere i.sexties.1 e i.sexties.2,  introduce importi differenti delle agevolazioni a seconda dell’età dei soggetti stipulanti il contratto di leasing immobiliare. Riassumendo in maniera più semplice diciamo che i giovani under 35 usufruiscono di:

  • una detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute per i canoni di leasing e gli oneri accessori, per un importo non superiore agli 8.000 euro annui;
  • una detrazione del 19% per il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, ovvero per il costo di riscatto, per un importo massimo di 20.000 euro.

Se i soggetti hanno invece più di 35 anni, ferme restando le altre condizioni necessarie, i tetti si dimezzano, ed abbiamo:

  • una detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute per i canoni di leasing e gli oneri accessori, per un importo massimo di 4.000 euro annui;
  • una detrazione del 19% per il costo di riscatto per importo totale non superiore ai 10.000 euro.

Nel comma 83 invece si modifica il testo del TUIR, inserendo per legge l’imposta di registro all’1,5% fissa per l’acquisto dell’abitazione principale con la modalità del leasing immobiliare, sia per gli under 35 che per gli over 35.

Il comma 84, infine, risponde proprio al quesito da cui è partita la nota dell’Agenzia delle Entrate di cui parlavamo all’inizio di questo articolo, ovvero quale durata abbiano queste agevolazioni e quali contratti siano quindi inclusi tra quelli che ne possono usufruire. Il testo è tanto essenziale quanto chiaro: “le disposizioni di cui ai commi 82 e 83 si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020”. Quindi, per tutti i contratti di finanziamento firmati in questo periodo, l’agevolazione è attiva e opera su tutti i periodi d’imposta previsti dalla durata del contratto di leasing.

In chiusura, specifichiamo anche che le agevolazioni di cui abbiamo parlato sono perfettamente cumulabili, laddove indicato dalla legislazione vigente e nei limiti temporali da essa fissati, con altre agevolazioni e bonus, come l’IVA al 4% (visto che si tratta di un acquisto di abitazione principale), bonus mobili, bonus ristrutturazioni, eco bonus, ecc.

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