miglioramento illuminazione: IVA al 10%

Lavori miglioramento illuminazione: IVA al 10%, ma no al credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta nel merito dell'iva per interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione.
10.12.2020 /
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La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello di una società che effettua lavori di sostituzione degli impianti di illuminazione in condomini ed appartamenti

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente, con la risposta n° 576 del 10 dicembre 2020, essendo stata chiamata in causa da una società che, da qualche anno, ha proposto ai clienti la possibilità di effettuare interventi di miglioramento ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione. L’offerta ai clienti prevede, nello specifico:

  • fornitura e posa in opera di corpi illuminanti, con smontaggio e smaltimento dei corpi illuminanti oggetto di sostituzione;
  • servizi logistici;
  • rilascio delle dichiarazioni di conformità nei casi in cui tale documentazione fosse necessaria;
  • progetto per ampliare l’impianto elettrico ai fini dell’installazione dell’illuminazione di sicurezza;
  • uno studio illuminotecnico sull’illuminazione generale e di emergenza.

La società specifica all’Agenzia che, per eseguire questi lavori, la stessa subappalta l’acquisto e l’installazione dei corpi illuminanti ad un’altra società che, a sua volta, può decidere se avvalersi di fornitori terzi per acquistare e/o installare i corpi illuminanti; al termine dei lavori la società istante fa fattura al cliente inserendoci l’importo totale stabilito dal contratto, rateizzando il pagamento in bolletta negli otto anni successivi. Fatte tutte queste premesse, la società chiede all’Agenzia parere:

  1. sulla correttezza dell’applicazione dell’IVA al 10% per quanto riguarda la fattura che la società stessa emette al cliente finale, che sia esso condominio residenziale o singolo condomino;
  2. sulla possibilità, per il cliente finale, di avvalersi, come modalità di pagamento della fattura, dell’istituto della cessione del credito, secondo quanto indicato nell’art. 10 del decreto legge 34 del 30/04/2019.

La risposta dell’Agenzia

L’Agenzia ricorda, in primis, che le cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte per realizzare interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono effettivamente assoggettate alle stesse aliquote IVA previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare, come indicato nell’art. 7, comma 1, lettera b della legge n° 488 del 23/12/1999. Secondo questo comma rientrano tra gli interventi con aliquota agevolata al 10% quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. L’Agenzia ricorda, sempre con i precisi riferimenti normativi, alcuni dei quali sono qui omessi per ragioni pratiche, che tra gli interventi di manutenzione ordinaria ci sono “quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovo e sostituzione delle finiture degli edifizi e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, mentre sono considerati manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso”.
Nella risposta si ricorda poi che nel 2012, dopo oltre 10 anni di proroghe continue per questa agevolazione, una legge dello Stato l’ha resa permanente, col fine di “agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzare per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera”, questo per usare le parole della stessa Agenzia, che aveva chiarito questa ratio normativa nella Circolare 15/E del 12/07/2018.
Sempre in questa circolare l’Agenzia specifica che, nel caso in cui, in un intervento tra quelli per cui è prevista l’IVA agevolata, siano utilizzati beni che costituiscono una parte significativa del valore della prestazione, questo bene significativo sia anch’esso soggetto all’aliquota agevolata al 10%, a patto che il suo valore non superi la metà di quello dell’intera prestazione; in caso contrario, se il bene supera il tetto del 50%, l’aliquota si applica al 10% “sono fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi”, mentre “sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria”.
Fatto il lungo, ma necessario quadro generale dell’ambito normativo di riferimento, l’Agenzia entra nel merito del quesito posto dalla società istante e valuta che gli interventi effettuati dalla società stessa sull’illuminazione rientrino tra quelli per cui sia applicabile l’aliquota agevolata, rispondendo così affermativamente al primo dei due quesiti posti dalla società.

In merito invece al secondo quesito, ovvero se sia possibile applicare la cessione del credito da parte del cliente finale per gli interventi di efficienza energetica posti in essere dalla società stessa, l’Agenzia specifica che, per alcuni tipi di interventi di riqualificazione energetica, questa possibilità non è più prevista dalla normativa, essendo stata introdotta per un limitato periodo di tempo, ovvero fino al 31 dicembre 2019. Dal ° gennaio 2020, quindi, per alcuni interventi di riqualificazione energetica, compresi quelli posti in essere nel caso specifico dalla società istante, la possibilità della cessione del credito non è più un’opzione praticabile, a meno che le spese non siano state sostenuto entro il 31 dicembre 2019. In chiusura, quindi, l’Agenzia risponde negativamente al secondo quesito posto dalla società istante.

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