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Superbonus al 110%, pubblicati in gazzetta i decreti attuativi

Pubblicati i decreti attuativi che indicano i requisiti tecnici e quelli delle asseverazioni per l'accesso al Superbonus 110%
15.10.2020 /
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Conferme e chiarimenti importanti su una misura particolarmente interessante, ma anche molto complessa

Lo scorso 5 ottobre sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, con l’edizione di serie generale n° 246, i decreti attuativi con cui diventano ufficialmente leggi dello Stato le norme presenti nel Dl 34/2020, il “Decreto Rilancio”, tra cui i due Superbonus previsti per gli interventi di efficientamento energetico e per il miglioramento della classe di rischio sismico degli edifici. Riepiloghiamo quindi brevemente quanto indicato nei due decreti attuativi.

Requisiti tecnici per l’accesso al Superbonus 110%: primo decreto attuativo

Nel primo decreto attuativo, si riportano e riassumono tutte condizioni tecniche necessarie, indicate nel Dl “Rilancio” nell’art. 119 comma 1, 2 e 3, in presenza delle quali i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento della classe sismica possono ottenere l’accesso alle detrazioni fiscali del 110% (Superbonus). Sostanzialmente nel decreto si specificano le tipologie di intervento che originano la possibilità di accedere al Superbonus, ovvero alle detrazioni fiscali ai fini Irpef del 110% per le spese effettuate, per tali tipologie di lavori, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021. Oltre a queste indicazioni, nei primi due articoli del decreto attuativo si specifica anche che tra i lavori che danno accesso al Superbonus ci sono anche gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici già esistenti. Successivamente, si stabiliscono i tetti massimi di spesa detraibile per ogni tipologia di intervento.
Si consiglia, per chi fosse interessato ad avere una sintesi visiva e grafica chiara, di consultare l’allegato B del decreto, in cui in una tabella sono stati riportati, per ogni tipo di lavori:

  • il tetto massimo di spesa detraibile;
  • la percentuale di detrazione prevista;
  • le annualità in cui la detrazione sarà ripartita.

Si parla poi di cessione del credito. Il decreto ribadisce, secondo quanto specificato nel Dl “rilancio” all’art. 121, che i beneficiari delle agevolazioni possono scegliere, invece di utilizzare la detrazione direttamente, di optare:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato i lavori che poi recupererà questi soldi sotto forma di credito d’imposta o direttamente, oppure a sua volta cedendolo ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari;
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con possibilità poi di cederlo ad altri soggetti inclusi istituti di credito ed altri intermediari di tipo finanziario.

Requisiti delle asseverazioni per l’accesso al Superbonus 110%: primo decreto attuativo

Il secondo decreto attuativo, indica sia il contenuto che le modalità di trasmissione della asseverazione dei requisiti richiesti ai commi appena indicati, asseverazione che va correttamente compilata da tecnici abilitati e che va trasmessa, appunto, agli organi competenti. Il tecnico abilitato deve, di fatto, attestare che ci sia una corrispondenza tra i requisiti richiesti per accedere al bonus e quanto effettivamente realizzato, e che le spese sostenute siano congrue rispetto ai lavori fatti. Nell’articolo 3 del decreto attuativo si ribadisce che questo tecnico abilitato deve, quando sottoscrive l’asseverazione, apporre il timbro del collegio o dell’ordine professionale, che attesti che egli abbia i requisiti per poter firmare quel documento. Si ricorda infine che gli altri requisiti necessari perché l’asseverazione sia valida sono:

  • una dichiarazione del tecnico abilitato in cui egli specifica di ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini di contestazione, ad una casella PEC da lui stesso indicata;
  • una seconda dichiarazione in cui egli stesso specifica che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza è adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto di queste attestazioni o asseverazioni;
  • una copia della polizza di assicurazione, che va a far parte integrante del documento di asseverazione;
  • una copia del proprio documento di riconoscimento.

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