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Bonus risparmio energetico: quando si applica per l’installazione di un sistema di accumulo dell’energia

Il “Bonus ristrutturazione”, ovvero la detrazione IRPEF del 50%, è valido anche se si installa un sistema per l’accumulo dell’energia collegato ad un impianto fotovoltaico.
26.09.2018 /
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Se il sistema è collegato a impianto fotovoltaico installato contestualmente o precedentemente, la detrazione è possibile in misura unica per entrambi gli interventi


 
Il “Bonus ristrutturazione”, ovvero la detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per determinati lavori all’interno dell’appartamento di proprietà, è valido anche se si installa un sistema per l’accumulo dell’energia collegato ad un impianto fotovoltaico. A chiarire questo orientamento normativo è stata l’Agenzia delle Entrate, che ha risposto positivamente a un Interpello di un contribuente in data 19 settembre 2018.
 
Nella sua richiesta di chiarimenti, questo contribuente dichiarava di aver acquistato e montato, presso il proprio appartamento, un

sistema di accumulo collegato ad un impianto fotovoltaico, precedemente installato… per il quale non ha mai fruito della prevista detrazione IRPEF“. Inoltre, il contribuente dichiara e precisa di non aver usufruito di agevolazioni neanche per il sistema di accumulo, che “è installato ad uso personale”, e per questo “l’energia accumulata non verrà commercializzata“. Fatte queste premesse il cittadino nella sua istanza “chiede di poter usufruire della detrazione d’imposta prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, in relazione alle spese sostenute per l’acquisto ed il montaggio di tale sistema di accumulo“.
 
L’Agenzia delle Entrate, per dirimere la questione, è partita proprio dal testo del TUIR che, ricordiamolo, prevede all’art. 16, comma 1, in base alle modifiche occorse nel 2012, la detrazione al 50% per le spese documentate, sostenute (per un importo complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro) e rimaste a carico del contribuente o dei contribuenti proprietari dell’immobile su cui sono stati realizzati gli interventi.
Nella lettera h) si indicano compresi, tra questi interventi, quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.
In tal senso, l’Agenzia aveva già indicato ad aprile, con la circolare n° 7/E, che tra questi interventi sono compresi anche quelli relativi all’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, purché sia installato per “far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione”.
 
L’Agenzia precisa inoltre, nella suddetta circolare, che l’installazione di un sistema di accumulo dell’energia non rientra tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico, poiché tale sistema immagazzina l’energia in esubero prodotta dall’impianto fotovoltaico, per poi metterla a disposizione dell’appartamento, quando il fotovoltaico da solo non riesce a far fronte al fabbisogno energetico dell’immobile. Così facendo, di fatto il sistema aumenta la capacità di autoconsumo dell’impianto fotovoltaico, con conseguente beneficio economico (perché si evita “il riacquisto alla rete di energia precedentemente venduta”) ed energetico (perché si riducono “le dispersioni collegate alla trasmissione di energia”).
 
Ma nella stessa circolare, l’Agenzia indica anche che la detrazione è invece “consentita esclusivamente nel caso in cui l’installazione del sistema di accumulo sia contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico”. In questa fattispecie, difatti, il sistema si configura come elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico e in grado di migliorarne le potenzialità, e quindi l’installazione del sistema di accumulo è riconducibile a intervento teso al risparmio energetico dell’abitazione.
 
Nel caso del contribuente, non avendo egli usufruito della detrazione al momento dell’installazione del fotovoltaico, potrà quindi usufruire, secondo i tetti e le modalità previste dalla normativa, di un’unica detrazione, sia per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, sia per il sistema di accumulo ad esso collegato.

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