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Bonus prima casa under 36 2023: cosa cambia e chi può beneficiarne

La Legge di Bilancio 2023 ha esteso il Bonus prima casa rivolto agli under 36. Scopri requisiti e modalità di accesso alle agevolazioni.
08.02.2023 /
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Il Governo Meloni si è impegnato per corrispondere, agli aventi diritto, fondi per l’acquisto della prima casa, rivolgendosi esplicitamente ai giovani d’età compresa entro i trentasei anni e alle categorie fragili. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 estendono di fatto dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023 l’orizzonte temporale di operatività delle misure di deroga all’ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà relativo alla sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa. L’articolo in questione è il numero 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007.

Il Governo è anche intervenuto sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa al fine di continuare a garantire ai soggetti più fragili (fra cui rientrano anche le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai trentasei anni) l’accesso ai mutui garantiti. Il tutto secondo i tassi imposti dal precedente Governo durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Quindi, anche per tutto il 2023 sarà possibile sfruttare il Bonus prima casa rivolto agli under 36. L’agevolazione è stata prorogata e leggermente modificata dalla Legge di Bilancio 2023 dal nuovo esecutivo. Ecco i requisiti fondamentali per poter accedere al bonus.

Bonus acquisto prima casa under 36: chi può beneficiarne?

I destinatari del bonus sono i giovani con meno di trentasei anni con un ISEE non superiore a 40.000 euro che hanno acquistato un’abitazione dal 26 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2023. Il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come un box per esempio. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a IVA.

Per i giovani under 36 che richiedono un mutuo prima casa superiore all’80% del valore dell’immobile, il decreto Sostegni bis ha nel concreto aumentato la garanzia del Fondo dedicato, dal 50% all’80% della quota capitale, con validità fino al 31 marzo 2023.

Ci sono dunque molteplici vantaggi per gli acquirenti. Ricapitolando, per gli acquisti non soggetti a IVA è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Poi, nel caso di acquisto soggetto a IVA, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto. Tale credito potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto (oppure sfruttato in compensazione tramite F24).

Gli immobili che possono permettere l’accesso all’agevolazione, e dunque ammessi al bonus prima casa under 36, devono rientrare nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11. In più, per quanto concerne le pertinenze, sono ammessi ed inclusi i C2 (cantine/soffitte), la C6 (box/posti auto) e la C7 (tettoie chiuse od aperte). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la pertinenza può essere acquistata anche con atto separato successivo al rogito, ma a patto che la stipula del secondo contratto di compravendita rientri nel periodo di validità indicato.

Quando le agevolazioni possono essere perse?

In caso di dichiarazione mendace sulla sussistenza dei requisiti, resa nell’atto di acquisto o  di mancato trasferimento della residenza nei termini previsti, l’agevolazione viene interrotta e dunque persa. Lo stesso succede nel caso di vendita entro cinque anni, non seguita dal riacquisto entro l’anno oppure di mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova.

Sono previste inoltre agevolazioni per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile. Con il bonus prima casa under 36, di fatti, non è più dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. In sostanza, per godere dell’esenzione, il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto. O in alternativa in un documento allegato alla pratica che sancisce la richiesta del bonus.

Chiunque richieda le agevolazioni dedicate agli under 36 senza averne i requisiti specifici (per esempio, valore ISEE superiore a quello richiesto) può avere comunque diritto alle agevolazioni “prima casa” in alcuni casi previsti dal decreto. Per esempio per gli atti soggetti a imposta di registro viene garantito il recupero dell’imposta stessa (del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna). Poi, per gli acquisti soggetti a IVA, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, l’avente diritto dovrà restituire il credito d’imposta usufruito, se lo ha già utilizzato, con applicazione di sanzioni e di interessi.

 

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