Bonus Mobili ed Elettrodomestici: si applica anche a stufe a pellet e lavasciuga classe A

La risposta ai quesiti sull’applicabilità del “bonus mobili ed elettrodomestici” nel caso di acquisto di una stufa a pellet e di lavasciuga in classe A. 
12.10.2019 /
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Due casi particolari di applicazione della detrazione Irpef per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di abitazioni in ristrutturazione

Ricordiamo innanzitutto che, con la dicitura “bonus mobili”, si intende l’agevolazione prevista dal legislatore nell’Art. 16 comma 2 del Dl 63/2013 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nei casi in cui, nell’appartamento in questione, siano stati realizzati degli interventi di recupero del patrimonio edilizio disciplinati dall’Art. 16-bis del TUIR. La detrazione al 50% si applica, secondo quanto ci ricorda il sito dell’Agenzia delle Entrate, per un ammontare complessivo massimo di 10.000 euro (comprese spese di trasporto e montaggio), per l’acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione i cui lavori siano iniziati dal 1° gennaio 2018 in poi.

Detrazione acquisto di stufa a pellet

Il primo quesito a cui intendiamo rispondere riguarda l’applicabilità del “bonus mobili” nel caso di acquisto di una stufa a pellet. Per quanto riguarda il caso in oggetto, il testo dell’Articolo 16, appena citato, ci dà la risposta. Difatti nel comma 1 lettera h si legge che la detrazione Irpef per lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica di un immobili si può applicare nel caso in cui siano attuato interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”. L’acquisto e posa in opera di una stufa a pellet, così come l’installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, è considerato un intervento rientrante nella categoria, quindi l’acquisto della stufa a pellet è soggetto al cosiddetto “bonus mobili”.

Acquisto di lavasciuga di classe A

Il quesito nasce dall’istanza di un contribuente in un interpello. Il contribuente ritiene di poter usufruire della detrazione prevista dal già citato Art. 16 comma 2 del Dl 63/2013, ovvero di poter applicare il bonus mobili anche per l’acquisto di una lavasciuga biancheria di classe energetica “A”, destinata ad arredare un immobile in ristrutturazione, anche se la lavasciuga non è presente nell’elenco degli elettrodomestici agevolabili indicati nell’allegato II al Decreto legislativo 49/2014. Questo è possibile, sostiene il contribuente istante, perché tale elenco è da considerarsi meramente esemplificativo e non esaustivo. L’Agenzia delle Entrate ha condiviso questa interpretazione normativa del contribuente, sostenendo che la detrazione sia possibile anche per gli elettrodomestici che non siano presenti nella lista dell’allegato II al Decreto 49 del 2014, perché la lista “non è vincolante per l’accesso al beneficio”. Quanto all’altro requisito necessario per accedere al bonus, ovvero la classe energetica, l’Agenzia considera ancora valido il decreto del Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato emanato il 7/10/1998 che regolamenta le modalità di applicazione delle etichette energetiche sugli elettrodomestici. Dal decreto si evince che le classi energetiche per le lavasciuga partono dalla “A” e terminano alla “G”. Pertanto, in presenza di una etichetta che confermi la classe “A”, il contribuente può accedere alla detrazione per il bonus mobili ed elettrodomestici per la lavasciuga classe “A”.

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