Bonus fiscali per edifici in costruzione

No ai bonus fiscali per gli edifici in costruzione

Le detrazioni fiscali comunemente chiamate “Ecobonus” e “Bonus Ristrutturazione” sono valide per un immobile ancora in costruzione?
19.06.2019 /
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La pronuncia della Cassazione su un caso particolare legato a Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni

Che cosa succede se un contribuente, in sede di dichiarazione, applica le detrazioni fiscali comunemente chiamate “Ecobonus” e “Bonus Ristrutturazione” per un immobile ancora in costruzione? La parola definitiva su questo caso particolare arriva dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 13043/2019 nella quale si stabilisce che per un immobile ancora in fase di completamento non possano applicarsi tali detrazioni fiscali. La Corte è stata chiamata a decidere in merito alla controversia relativa ad una contribuente la quale, in sede di dichiarazione dei redditi (parliamo del lontano 2008) aveva, come già detto, inserito i benefici fiscali riguardanti i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico su un immobile già esistente, ma oggetto di una demolizione e ricostruzione totale, seppur lasciando inalterate la volumetria e la sagoma originali. Il fatto è che l’immobile in questione risultava ancora in costruzione al momento della dichiarazione e questo aveva portato l’Agenzia delle Entrate a inviare alla contribuente una cartella di pagamento in cui revocava il beneficio fiscale con conseguente richiesta di saldare la differenza. Questo perché, non essendo stata  completata la costruzione dell’immobile, gli interventi migliorativi oggetto delle detrazioni andavano ad incidere su porzioni di fabbricato non idonee a essere destinate ad abitazione (almeno fino al completamento dei lavori).

La contribuente però si è opposta a questa lettura dell’Agenzia, sostenendo che l’immobile fosse già dotato di energia elettrica, essendoci un regolare contratto a testimoniarlo, e inoltre che il precedente proprietario avesse fatto richiesta di condono edilizio, cosa che, secondo la contribuente, sarebbe stata sufficiente per dimostrare l’effettiva esistenza dell’immobile. Infine, non avendo i lavori modificato volumetria e sagoma dell’immobile, questo intervento di demolizione e ricostruzione doveva essere considerato alla stregua di una “semplice” ristrutturazione. La contribuente ricorreva quindi alla Commissione Tributaria Provinciale che però “respingeva l’opposizione della contribuente avverso la cartella di pagamento relativa all’anno di imposta 2008 derivante dalla revoca del beneficio fiscale della detrazione IRPEF… per lavori di ristrutturazione di un immobile… in quanto tali lavori sarebbero stati effettuati su un immobile in costruzione, risultando dunque come lavori di completamento e non di ristrutturazione”. La C.T.P. quindi di fatto rigettava le istanze del ricorso, non accettando la presenza di luce elettrica e di una precedente richiesta di condono come prove sufficienti dell’effettivo completamento della costruzione dell’immobile. La fornitura di energia elettrica, infatti, poteva essere servita, in quella fase, solamente per garantire corrente ai lavoratori del cantiere.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, coinvolta anch’essa nel giudizio, dava la stessa lettura nel respingere il ricorso, sostenendo che la detrazione fiscale sia prevista e garantita “per la ristrutturazione edilizia, che è locuzione che esprime letteralmente il recupero di costruzioni già esistenti, non potendosi estendere alla diversa ipotesi della demolizione e ricostruzione” come nel caso in questione. Inoltre, la C.T.R. spiegava anche che la contribuente non fosse in grado di dimostrare che l’immobile, classificato come F3, cioè come “Unità in corso di costruzione”, al momento dei lavori fosse già stato completato, in quanto, dalle visure catastali effettuate in sede di giudizio, la categoria risultava essere ancora quella, F3. Come è evidente, invece, le detrazioni fiscali si possono applicare solo per edifici ed immobili appartenenti alle principali categorie catastali di tipo “A”. 

La contribuente ha quindi effettuato ricorso in Cassazione; la Suprema Corte ha preso in esame quanto indicato dalla C.T.R. e ha ritenuto valide le motivazioni espresse in quella sede, ovvero il fatto che già la Commissione Tributaria Regionale avesse analizzato tutta “una serie di elementi probatori significativi” come “la certificazione catastale, la comunicazione di inizio lavori, la perizia giurata, il certificato di residenza, il contratto di fornitura elettrica e il pagamento di interessi per un mutuo” e che da questi elementi la Commissione stessa fosse arrivata ad esprimere un giudizio ponderato sulla questione. Tra l’altro, tutti questi elementi, che sono risultati sfavorevoli per la contribuente, non possono essere rimessi in discussione ed interpretati in maniera diversa in sede di Cassazione perché “la revisione degli accertamenti di fatto compiuti” dai giudici della C.T.R. non è prevista per questioni di legittimità. La Cassazione, infatti, esprime un giudizio solamente sulla base delle leggi, della giurisprudenza e delle prove e indagini svolte nei gradi precedenti di giudizio. Di fatto quindi un intervento edilizio per essere considerato agevolato, deve avere, come ribadito anche dall’Agenzia delle Entrate, un carattere conservativo rispetto al patrimonio immobiliare esistente. Un intervento come quello in questione deve essere invece considerato come una vera e propria nuova costruzione.

 

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