bonus facciate non visibili

Bonus Facciate valido anche su facciata visibile da chiostro a uso pubblico

È possibile usufruire del Bonus Facciate anche se la facciata non è visibile dal suolo stradale, ma solo da un chiostro interno?
17.03.2021 /
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L’Agenzia delle Entrate ha stabilito l’accessibilità al bonus anche su facciate non visibili direttamente da strada, ma da chiostro che sia riconosciuto come “ad uso pubblico”

È possibile usufruire del Bonus Facciate anche nel caso in cui la facciata non sia visibile dal suolo stradale, ma solo da un chiostro interno a un complesso di tipo monumentale? A questo quesito ha recentemente risposto l’Agenzia delle Entrate con la risposta n°154 del 5 marzo scorso. A sottoporre il quesito all’ente è stata una società proprietaria di una parte di un fabbricato di un complesso monumentale, posizionato “all’interno dell’antico chiostro con una facciata che ne delimita un lato”. La società inoltre specifica che, a seguito di una variante al Piano Regolatore della zona in cui l’immobile è ubicato, questo stesso è ricadente nella Zona “A” ed è considerato come “Attrezzatura di quartiere” che, sempre secondo la legge di applicazione del Piano Regolatore nel Comune di competenza, è considerata pubblica o assoggettata ad uso pubblico.
In base a quanto specificato, la società istante ritiene di aver diritto al cosiddetto Bonus Facciate visto che, secondo la legge, tale bonus “non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico” ed essendo la facciata in questione all’interno di un chiostro ad uso pubblico, essa sia rientrante tra i casi in cui si possa parlare di “visibilità da suolo ad uso pubblico”, previsto appunto dalla legge 160/2019, la quale ha introdotto, all’art. 1 commi 219-224 le detrazioni note come Bonus Facciate.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia riassume inizialmente il campo di applicazione del cosiddetto Bonus Facciate ricordando che:

  • la detrazione, nella misura del 90%, si applica ai lavori di ristrutturazione o restauro delle facciate esterne degli edifici, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, realizzati nel 2021;
  • la detrazione si applica ai soli interventi effettuati su edifici ubicati nelle zone A o B secondo quanto stabilito dalla legge italiana (vedi il decreto del Ministro dei lavori pubblici n° 1444 del 2 aprile 1968);
  • possono accedere alla detrazione i contribuenti, sia residenti che non residenti in Italia, che abbiano sostenuto le spese per i lavori, a patto che siano possessori dell’immobile o che lo detengano in base a un titolo idoneo;
  • i lavori devono essere fatti esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi, ornamenti e fregi, ovvero sull’involucro esterno visibile dell’edificio, quindi sia sul lato anteriore, frontale e principale, sia sull’intero perimetro esterno, ovvero anche sugli altri 3 lati dello stabile;
  • sono esclusi dal Bonus Facciate i lavori su superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, a meno che non siano superfici visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • sono escluse anche le spese realizzate per sostituire vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli;
  • per la detrazione non c’è tetto massimo, né c’è per la spesa ammissibile.

Dopo questo breve riassunto del raggio di attuazione del cosiddetto Bonus Facciate, l’Agenzia stabilisce che, proprio visti i chiarimenti forniti all’inizio e da noi brevemente riassunti, in merito al caso in oggetto, si parte dal presupposto fondamentale che la porzione di immobile oggetto dei lavori è visibile da un suolo ad uso pubblico, essendo stata stipulata in tal senso anche una convenzione con l’Amministrazione Comunale per la disciplina dell’uso di questo chiostro interno (convenzione necessaria per poterlo considerare a norma di legge e a tutti gli effetti uno spazio ad uso pubblico).
Quindi, sulla base di tali premesse, l’Agenzia ritiene che questi lavori possano rientrare nelle fattispecie ammesse alla detrazione del 90%, a patto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla legge, sui quali l’ente non entra nel merito non essendo stati inseriti nell’oggetto dell’istanza.

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