Bonus Facciate, due chiarimenti su cessione del credito e cumulabilità

Bonus Facciate: ecco come funziona per quanto riguarda la cessione del credito e la cumulabilità della detrazione fiscale
20.03.2020 /
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Un approfondimento relativo all’agevolazione recentemente istituita dal governo

In questo articolo affrontiamo due chiarimenti relativi al cosiddetto bonus facciate”, di cui ci siamo occupati in un recente articolo. Ricordiamo rapidamente, innanzitutto, che si tratta di una novità fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 in cui, all’articolo 1 comma 219, si legge che “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n° 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%”. Indicato il “raggio d’azione” dell’intervento legislativo, rispondiamo ora, grazie anche all’Agenzia delle Entrate, a due quesiti nati proprio nell’attuazione di questo “bonus facciate”.

Cessione del credito per il Bonus Facciate: è possibile?

Il primo quesito è appunto se il Bonus Facciate sia cedibile se cioè su di esso si possa applicare l’istituto della cessione del credito d’imposta. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la circolare n° 2/2020, specificando che, almeno per questa agevolazione fiscale, a differenza di altre, non è possibile attuare tale istituto. Nella premessa della circolare infatti si legge testualmente che “i contribuenti interessati al bonus facciate, in assenza di una disposizione normativa, non possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante né, in alternativa, all’utilizzo diretto della predetta detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi”. Di fatto, benché possa risultare semplicistica come spiegazione, il motivo per cui non è possibile applicare l’istituto della cessione del credito per il bonus facciate è perché nella normativa non è stata prevista questa possibilità.

Il Bonus Facciate è cumulabile al Bonus Ristrutturazione o Riqualificazione energetica?

Questo quesito è piuttosto interessante anche perché, in linea teorica, gli interventi previsti dalla Legge di Bilancio per essere ammessi al cosiddetto “bonus facciate”, possono a tutti gli effetti essere considerati anche come interventi di riqualificazione energetica dell’involucro del palazzo o come interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’Agenzia delle Entrate, sempre nella circolare n°2, al paragrafo 6, interviene dirimendo la questione “cumulabilità”. La legge di Bilancio, dice l’Agenzia, specifica nell’art. 1 comma 221 che sono ammessi al bonus facciate solo ed esclusivamente quei lavori che vanno ad intervenire sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”. Per i lavori diversi da questi, la detrazione prevista rimane quella preesistente e riguardante, appunto, gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (il cosiddetto Ecobonus) e di recupero del patrimonio edilizio. Per quanto riguarda questa tipologia di interventi, quindi, la cumulabilità non è possibile, essendo ben specificate dalla legislazione le tipologie rientranti nella detrazione denominata “bonus facciate” e quelle rientranti nelle detrazioni già esistenti. Ma ci sono alcuni tra gli interventi ammessi al bonus facciate che possono, almeno in linea teorica, essere compresi tra i lavori di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro di un edificio o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio, indicati e specificato rispettivamente negli artt. 14 e 16 del Decreto legge 63/2013. Ebbene, in questi casi di possibile sovrapposizione, l’Agenzia specifica che il contribuente “potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni”. L’Agenzia indica un caso di cumulabilità che si verifica “qualora si attuino interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili”. Ad esempio se nel caso di isolamento termico dell’involucro di un edificio vengono realizzati sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, per i quali è previsto il “bonus facciate”, sia interventi di isolamento della parte restante dell’involucro, per i quali non è previsto il “bonus facciate”, ma che sono ammessi alla detrazione comunemente denominata Ecobonus. In questi casi il contribuente può accedere alla doppia detrazione però a patto che siano state contabilizzate in maniera ben distinta le spese relative ai due interventi. L’agevolazione denominata “bonus facciate” non è infine cumulabile nemmeno con la detrazione a cui hanno diritto coloro che sono obbligati alla manutenzione, protezione e restauri dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo quando indicato dall’Art. 15, comma 1, lettera g del TUIR.

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