bonus 110 definitivo

Maxi-bonus 110%, nella legge di conversione le novità definitive

Estensione alle “seconde case”, cambiano i tetti di spesa, esclusi gli immobili di pregio e altre novità: mini-guida per l'accesso al Superbonus 110%
31.07.2020 /
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Dalla legge di conversione del Decreto Rilancio arriva l’estensione alle “seconde case”, cambiano i tetti di spesa, sono esclusi gli immobili di pregio ed altre novità: mini-guida per l’utilizzo

Recentemente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 77 del 17/07/2020, legge di conversione del cosiddetto “Decreto Rilancio”, che ha modificato in maniera sostanziale le modalità di applicazione della maxi-detrazione fiscale del 110% introdotta nel settore edilizio sui lavori di miglioramento delle prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio immobiliare preesistente e per rilanciare il settore stesso.
In estrema sintesi, le modifiche sono queste:

  • La possibilità di usufruire della maxi-detrazione anche per un secondo immobile
  • Sono cambiati i limiti massimi di spesa per godere dell’agevolazione
  • Sono stati esclusi dalla maxi-detrazione gli interventi su immobili di pregio
  • Sono stati ammessi al bonus anche demolizioni e ricostruzioni nonché la realizzazione di sistemi di controllo strutturale anti-sismico

Entriamo nel dettaglio.

I beneficiari del superbonus 110

In base a quanto stabilito dalla legge 77, possono usufruire della maxi-detrazione al 110% i seguenti soggetti:

  • condomìni
  • singoli cittadini purché non si tratti di esercizio di attività di impresa, arti o professioni, al massimo su due unità immobiliari, al netto degli eventuali interventi sulle parti comuni, i quali siano proprietari dell’immobile nel momento in cui partono i lavori oppure nel momento in cui vengono sostenute le spese, se il pagamento avviene prima dell’inizio dei lavori
  • istituti autonomi per le case popolari ed altri enti che abbiano lo stesso obiettivo di house providing secondo l’attuale normativa europea, possono goderne per i lavori su immobili ad uso ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) di loro proprietà oppure di proprietà del Comune, ma gestiti da questi enti
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ne godono sugli interventi su immobili assegnati ai loro soci
  • gli enti del terzo settore, ovvero onlus, associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte al registro nazionale, regionale o provinciale (per le province autonome di Trento e Bolzano)
  • associazioni sportive e S.S.D. (Società Sportive Dilettantistiche) per gli interventi su immobili o parti di immobili usati come spogliatoi)
     

Interventi ammessi nel bonus 110

Ricordiamo che la detrazione al 110% è prevista per le spese effettuate dal 1° luglio del 2020 fino alla fine del 2021 (o al 30 giugno 2022 per gli enti autonomi di case popolari ed affini) per gli interventi che ora vedremo nel dettaglio, purché effettuati su immobili non di pregio (la legge 77 ha infatti escluso da queste agevolazioni le classi catastali A/1, A/8 e A/9).

Interventi di riqualificazione energetica

Il superbonus riguarda:

  • Il “cappotto termico”, ovvero l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate riguardanti l’involucro dell’edificio per oltre un quarto della superficie disperdente lorda, che si calcola su un importo di massimo 50.000 euro (per edifici unifamiliari o unità immobiliari che si trovino all’interno delle cosiddette villette a schiera) o di 40.000 euro per ogni unità immobiliare di un edificio che ne abbiamo al massimo 8, oppure 30.000 euro per ogni unità immobiliare di un edificio con più di 8 appartamenti.
  • La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale preesistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento e/o per la fornitura di acqua calda sanitaria. Tali impianti devono essere a condensazione (efficienza minima classe A), a pompa di calore (anche ibridi o geotermici, ed anche uniti a installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo), a microcogenerazione, oppure a collettori solari. Questi interventi devono essere effettuati nell’ambito dei lavori sulle parti comuni di un condominio, e sono agevolabili per massimo 20.000 euro moltiplicati per ogni appartamento in un edificio con massimo 8 unità, oppure per massimo 15.000 se gli appartamento sono più di otto.
  • Sono inoltre ammessi alla maxi-detrazione anche i lavori di riqualificazione energetica realizzati attraverso la demolizione e ricostruzione dell’edificio, purché siano ovviamente rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica.
  • Sono inoltre inclusi anche tutti gli interventi di efficientamento energetico per i quali era prevista l’applicazione del cosiddetto Ecobonus, se effettuati insieme ad uno dei lavori di cui sopra (cappotto termico e sostituzione impianto climatizzazione invernale).

Interventi antisismici

Sono agevolabili al 110% gli interventi:

  • di classificazione e verifica sismica degli immobili
  • di messa in sicurezza statica degli edifici o di riduzione del rischio sismico con passaggio a una classe inferiore
  • l’agevolazione si applica anche ai cosiddetti “sismabonus acquisti”, ovvero quando, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, si acquisti un’unità immobiliare realizzate nelle zone sismiche 1, 2 e 3 da imprese di costruzione e ristrutturazione attraverso la demolizione e ricostruzione degli interi edifici per abbassarne il rischio sismico, anche con una variazione nella volumetria
  • per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici
     

Impianti solari fotovoltaici

La super detrazione al 110% è prevista per l’installazione di questi impianti connessi alla rete elettrica su edifici, a patto che questi lavori avvengano assieme ad uno degli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica o di miglioramento sismico. Il tetto massimo è 48.000 €, oppure di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale, che scendono a 1.600 € in determinati casi previsti dalla legge. È detraibile al 110% anche l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati oltre al limite ulteriore di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo.

Ricarica dei veicoli elettrici

Ultima tipologia di intervento agevolabile al 110% è la realizzazione delle opere necessarie per la ricarica per i veicoli elettrici all’interno degli spazi di un edificio, ovviamente se tale intervento avviene contestualmente ad uno degli interventi agevolati “trainanti”, ovvero cappotto termico o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

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