Agevolazioni prima casa: valide anche se si mantiene box auto dell’abitazione precedente?

Che cosa succede ai cosiddetti benefici “prima casa” se se ne compra una nuova, cedendo la precedente, ma tenendo la proprietà del box auto come pertinenza?
23.07.2019 /
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La questione è stata risolta dall’Agenzia delle Entrate con un recente interpello

Che cosa succede ai cosiddetti benefici “prima casa” se due coniugi decidono di comprarne una nuova, cedendo la precedente, ma tenendo la proprietà del box auto come pertinenza? Questi benefici scompaiono in virtù del possesso del posto auto? Sono le domande poste da una contribuente e alle quali ha risposto l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 241 del 15 luglio scorso. Entriamo nel merito per dirimere la questione.

La contribuente è una signora sposata, in separazione di beni col marito, che ha acquistato, nel novembre 2001, un immobile A/2 insieme al coniuge, con due quote di pari percentuale (50% a testa). Su questo immobile la signora ha goduto delle agevolazioni prima casa che, ricordiamolo, sono regolamentate dalla Nota II-bis dell’Art.1, Tariffa Parte I allegata al TUIR. La contribuente specifica che, nel 2013, lei e suo marito hanno acquistato un garage (cat. C/6), sito nello stesso Comune dell’appartamento, garage destinato a pertinenza dell’appartamento stesso e su cui, quindi, hanno goduto delle agevolazioni prima casa. Al momento dell’istanza presso l’Agenzia, i due coniugi comunicano l’intenzione di vendere l’abitazione, ma di rimanere in possesso del garage, che sarà destinato a pertinenza di un nuovo appartamento che acquisteranno nei 12 mesi successivi all’alienazione dell’attuale immobile, e che sarà acquistato sempre con quote di pari valore. Ecco quindi da dove nasce il quesito posto all’Agenzia.

La contribuente, si legge nell’interpello, “ritiene di poter fruire nuovamente delle agevolazioni prima casa, in quanto, avendo ceduto l’immobile abitativo acquistato con le agevolazioni in parola, pur rimanendo in possesso della sola pertinenza, risultano soddisfatte le condizioni stabilite” nella già citata Nota II-bis del TUIR. Difatti, lei e suo marito, alienando l’immobile acquistato con le agevolazioni, rimangono proprietari solo del box di pertinenza, che ha una categoria catastale e una destinazione d’uso diverse dall’appartamento. Nel momento in cui si acquista un nuovo immobile destinato ad essere prima casa, la pre-possidenza di un box “non può essere di ostacolo alla fruizione delle agevolazioni prima casa per il nuovo acquisto”. Questo perché, nella Nota II-bis del TUIR, tra le condizioni ostative all’agevolazione prima casa sono indicate l’essere titolari “di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel Comune in cui è situato l’immobile da acquistare” (lettera b) o “su tutto il territorio nazionale…su altra casa di abitazione” (lettera c).

Quindi il TUIR fa esplicito ed esclusivo riferimento a case, non alle loro pertinenze, e ciò comporta che la contribuente possa acquistare il nuovo immobile usufruendo dei benefici prima casa. A questa “proposta” è seguito il parere dell’Agenzia delle Entrate, che specifica che, sempre nella Nota II-bis viene indicato, al comma 3, che tali benefici “spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile” e che, tra tali pertinenze, siano comprese “limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato”.
Tornando al quesito posto dalla contribuente, ricordiamo che, avendo essi dichiarato di alienare l’immobile su cui usufruiscono dell’agevolazione prima casa, essi, non essendo più titolari di questo immobile, possono richiedere nuovamente le agevolazioni in relazione all’acquisto di una nuova abitazione (purché siano rispettate le già citate lettere b) e c) del comma 1 della Nota II-bis). Visto che in tali lettere si parla esplicitamente, come già detto, di “altra casa di abitazione” come requisito ostativo all’applicazione delle agevolazioni prima casa, pare evidente, secondo il parere dell’Agenzia, che con la locuzione “altra casa di abitazione” ci si riferisca a un immobile ad uso abitativo e non “alla titolarità di unità immobiliari censite in categorie diverse da quelle abitative, ancorché acquistate fruendo dell’agevolazione prima casa”.

Questo porta alla conclusione che la proprietà di un’unità immobiliare di categoria catastale diversa da quelle abitative, come il garage di cui si parla nel quesito posto dalla contribuente (cat. C/6), “non costituisce motivo ostativo ai fini della concessione del beneficio per l’acquisto dell’abitazione”, visto che “i due immobili… presentano natura e destinazione d’uso diverse”. Alla luce delle considerazioni poste dalla contribuente, e delle leggi vigenti, l’Agenzia conclude esprimendo condivisione per “la soluzione prospettata dall’istante”.

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