L’aggiornamento del Decreto Requisiti Minimi di prestazione energetica degli edifici è stato pubblicato in Gazzetta. Si tratta di un provvedimento che modifica, dopo dieci anni, i requisiti minimi previsti dal Decreto 26 giugno 2015 e che si inserisce in un quadro più ampio di armonizzazione con le politiche energetiche europee. La novità legislativa porta dunque alcuni cambiamenti molto importanti per chi opera in ambito edile, come progettisti, tecnici, imprese di costruzione e di ristrutturazione, ma anche per i proprietari di immobili e per chi commissiona interventi su edifici esistenti. In questo articolo facciamo una panoramica sintetica di alcune delle principali novità introdotte.
Decreto Requisiti Minimi 2025: cos’è e quando entra in vigore
Il Decreto Requisiti Minimi 2025, ossia il DM 28 ottobre 2025, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre ed entra in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione, dunque a partire dal 3 giugno 2026.
Il DM aggiorna i requisiti minimi di efficienza energetica richiesti per gli edifici e le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, intervenendo sulle regole stabilite dal precedente Decreto 26 giugno 2015, fondamentale nella disciplina dedicata all’efficienza energetica in edilizia del nostro Paese.
A chi si applica?
Il decreto riguarda edifici pubblici e privati, residenziali e non, nuove costruzioni o edifici esistenti sottoposti a interventi di ristrutturazione.
Nuovo Decreto Requisiti Minimi: cosa cambia
Il decreto interviene su diversi aspetti chiave per l’efficienza energetica degli immobili. In particolare, sostituisce integralmente gli Allegati 1 e 2 del Decreto 26 giugno 2015, che disciplinavano i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche, e le metodologie di calcolo.
Questione centrale è che con questo provvedimento l’aspetto energetico viene reso elemento strutturale e integrante del progetto. Nei progetti edilizi contemporanei, infatti, fattori come efficienza energetica, salubrità degli ambienti interni, impiego di fonti rinnovabili, digitalizzazione, sicurezza e mobilità elettrica diventano punti da cui non si può più prescindere. Non aspetti accessori, dunque, ma principi cardine da integrare pienamente nella valutazione delle prestazioni energetiche di un edificio.
Vediamo alcune delle modifiche introdotte con il DM 28 ottobre 2025.
Verifica dei ponti termici
Una delle novità più importanti riguarda i nuovi e più stringenti obblighi di verifica per i ponti termici nell’ambito del calcolo energetico. Ricordiamo che i ponti termici (di cui il decreto riformula la definizione) sono punti di discontinuità nell’involucro, in cui avviene una dispersione di calore che può causare condensa, muffe e sprechi energetici. Spesso si verificano, ad esempio, in prossimità di travi, davanzali, balconi.
In particolare, con il DM 28 ottobre 2025 i ponti termici vengono inclusi nell’edificio di riferimento, che in precedenza, invece, non li comprendeva, causando valutazioni meno precise. Con “edificio di riferimento” si intende l’edificio teorico usato come riferimento, appunto, che indica i requisiti minimi di efficienza energetica.
Effetti sull’Attestato di Prestazione Energetica
La disposizione che abbiamo appena visto incide in modo rilevante sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE), poiché modifica la scala tra le classi e, di conseguenza, potrebbe determinare una diversa classe energetica dell’immobile. In generale, il DM 28 ottobre 2025 introduce cambiamenti sostanziali nei calcoli per l’APE e nelle relazioni tecniche ex Legge 10/1991.
Superfici lorde come base di calcolo e verifiche trasmittanza
Il Decreto Requisiti Minimi 2025 stabilisce l’uso obbligatorio delle superfici lorde come base per tutti i calcoli energetici degli edifici, inoltre, aggiorna le verifiche sulla trasmittanza termica per le ristrutturazioni di secondo livello e le riqualificazioni energetiche.
Modifiche legate al parametro H’t
Il DM rivede e semplifica le verifiche sul parametro H’t (coefficiente medio globale di scambio termico dell’involucro) per edifici con ampie superfici vetrate, non prevedendo più la sua verifica per le ristrutturazioni di secondo livello. Invece, per le ristrutturazioni importanti di primo livello, il decreto adatta i limiti in base alla percentuale di vetrate e alla zona climatica. Le nuove costruzioni mantengono le verifiche già previste in precedenza.
Ridefinizione delle casistiche degli interventi edilizi
Il nuovo Decreto Requisiti Minimi tratta come “nuova costruzione” interventi di recupero di volumi non climatizzati se il volume aggiunto supera il 15% del volume esistente o i 500 m³. Ampliamenti minori, invece, seguono i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o le riqualificazioni energetiche.
Semplificazioni negli obblighi di relazione tecnica
La novità normativa introduce anche delle semplificazioni negli obblighi di relazione tecnica nel caso di cambio di caldaia tradizionale a gas con una a condensazione a gas, e per la mera sostituzione dei serramenti nell’ambito di riqualificazioni energetiche.
Sicurezza sismica, antincendio e benessere termo-igrometrico
Oltre all’efficienza energetica, il DM 28 ottobre 2025 amplia il perimetro, considerando anche elementi quali sicurezza antincendio, rischi connessi all’attività sismica e benessere termo-igrometrico. L’efficienza di un edificio, quindi, non è data solo dai consumi ma anche dal comfort, la salubrità e la sicurezza dell’immobile.
Building Automation and Control Systems
Si rafforzano le prescrizioni relative agli impianti. In particolare viene introdotto l’obbligo di installare sistemi di Building Automation and Control Systems (BACS) di classe B o superiore negli edifici non residenziali provvisti di impianti termici con potenza superiore a 290 Kw, sempre che il tempo di ritorno sia minore di sei anni. Questo vale non solo per le nuove costruzioni, ma anche per ristrutturazioni e riqualificazioni. I BACS permettono di automatizzare il controllo degli impianti di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e illuminazione, ottimizzando così i consumi energetici.
Obblighi di infrastrutture di ricarica per auto elettriche
Infine, una novità importante riguarda i nuovi obblighi relativi all’installazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche, che interessano le nuove costruzioni, le ristrutturazioni importanti e, in certe circostanze, edifici esistenti di carattere non residenziale provvisti di posti auto.
Se desideri conoscere nel dettaglio tutte le modifiche introdotte con questo provvedimento, ti invitiamo a consultare attentamente il testo del DM 28 ottobre 2025. Per altre informazioni e aggiornamenti sulle norme legate al settore edilizio, puoi continuare a seguire il blog di Residenze Immobiliare, dove troverai tanti approfondimenti legati a questo settore.